mercoledì 21 ottobre 2009

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI È DICHIARATA MANIFESTATAMENE INCOMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLE QUESTIONI SOLLEVATE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO CON ORDINANZA DEL 16 GIUGNO 2008 DEL GIUDICE MASCARELLO.

SI RIPUBBLICA L’ORDINANZA DEL GIUDICE MASCARELLO.

Il Giudice Unico, Dott.ssa Mascarello, in data 16 giugno 2008, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.234, lett. a), Trattato U.E. per ottenere una valutazione ai fini dell’applicazione o meno da parte del Giudice Nazionale delle disposizioni del comma 218, art. 1 della legge n. 266/2005. I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali - alla data di passaggio nei ruoli dello Stato (1.1.2000) e quindi dell’esatto inquadramento stipendiale nonché delle differenze stipendiali maturate, sono stati promossi dagli avv.ti Amata, Guarisco, Martignoni e Polizzi del foro di Milano. L’ ordinanza, ampiamente motivata da una relazione di c.a. 7 pagine che evidenzia tutti i fatti verificatisi dallo 01.01.2000 ad oggi, è stata emessa previa sospensione delle cause riunite nn. 6351 + 6400+ 6551+6554+6668/2005. Con la detta ordinanza, il Giudice chiede alla Corte di Giustizia Europea quanto segue:“ a) se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale- in particolare - da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli da essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;b) se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anzicchè come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;c) se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell’uno e/o nell’altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del possesso come “equo”, il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l’applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice, che in sua mancanza le avrebbe accolte, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;d) quali siano, in via indicativa, i “motivi imperiosi di carattere generale” idonei a giudicare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a) b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di effetti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;e) Se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha \fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618,677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di “governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata”, l’emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;f) Se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i “motivi imperiosi di carattere generale” che - a processo pendente ed in deroga al principio di ‘uguaglianza delle armi nel processo’ - potrebbero giustificare l’emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l’esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.”Leonardo Donofrio di IUniScuola (nella foto) suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell’inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa.

sabato 17 ottobre 2009

LETTERA A GIAN ANTONIO STELLA

http://blog.libero.it/entilocali/
Post n°566 pubblicato il 17 Ottobre 2009 da exentilocali
Egr. Dott.
siamo un gruppo di assistenti amministrativi della segreteria del Liceo Scientifico “G Galilei” di Erba (Co), dell’I.T.C. “Romagnosi” di Erba e del Liceo Scientifico “P. Giovio” di Como che, conoscendoLa e stimandoLa quale persona molto attenta e sensibile alle clamorose ingiustizie all’italiana, vorrebbe sottoporre alla sua attenzione quanto è successo a noi e ad altri circa 80.000 in Italia.
Siamo ex dipendenti degli enti locali che, ope legis, dal 1° gennaio 2000, furono fatti transitare dai ruoli degli enti locali ai ruoli statali (senza alcuna possibilità di opzione), in virtù dell’art.8 della L.124/99 che, in questo passaggio, riconosceva ad ognuno di noi il servizio prestato presso gli enti locali al 31/12/99.
Tale assunto veniva disatteso a seguito di un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali confederali stipulato nel luglio 2001, con conseguente inquadramento di circa 80.000 dipendenti in base allo stipendio in godimento al passaggio (notevolmente inferiore, a parità di anzianità, rispetto a quello statale).
Da qui trovava inizio una lunga trafila giudiziaria, su migliaia di ricorsi, che vedeva i lavoratori interessati prevalere anche in Cassazione, che riconosceva il diritto sancito dalla legge 124/1999 e condannava il Ministero della P.I. al giusto inquadramento ed al riconoscimento dei conseguenti miglioramenti economici.
Successivamente, all'atto dell'approvazione della legge finanziaria 2006, su proposta dell'On.le Santanchè veniva inserito un emendamento (il comma 218 dell'art. 1) di "interpretazione autentica" dell'art. 8 della più volte citata legge 124/1999 che, di fatto, calpestava ed annullava i diritti dei lavoratori.
Di conseguenza, a dieci anni di distanza dal passaggio allo Stato, oggi si presenta la seguente situazione:
1. Dipendenti che all'atto di approvazione della legge finanziaria 2006 avevano già una sentenza positiva passata in giudicato: questi lavoratori hanno avuto interamente riconosciuti i propri diritti, col giusto inquadramento e liquidazione degli arretrati spettanti;
2. Dipendenti che allo stesso momento, seppur vincitori in giudizio di primo grado, non avevano ancora una sentenza passata in giudicato: questi lavoratori si ritrovano a dover restituire, con gli interessi, le somme già percepite, con danni incalcolabili sulle finanze familiari (in merito a ciò si allegano alcune comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per accertamento del debito);
3 Dipendenti con ricorsi ancora pendenti, che saranno respinti a seguito del comma 218, art. 1 della finanziaria 2006, per sopraggiunto mutato orientamento della Corte di Cassazione.
La Corte Costituzionale, chiamata già nel giugno 2007 a decidere su eventuali vizi costituzionali dell'emendamento citato, si è espressa negativamente, ma pende tutt'ora una seconda istanza per incostituzionalità dello stesso comma, essendo il Governo (parte in causa nei giudizi) intervenuto direttamente e legislativamente al fine di garantirsi il favorevole esito giudiziario.
Nel frattempo, è stata adita anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, per dirimere definitivamente la questione.
Come si evince da quanto sopra, trattasi di una grossa ingiustizia che ha prodotto evidentissimi sperequazioni tra lo stesso personale, peraltro pesantemente penalizzato nei confronti di quello già statale, godendo di trattamento economico inferiore pur con una anzianità di servizio (nello stesso ruolo e con le stesse mansioni) di gran lunga superiore.
La situazione, in questo momento, vede alcuni di noi costretti a restituire le somme avute, che raggiungono e, in alcuni casi, superano anche i 20.000 € (a conferma si allegano alcune comunicazioni di avvio del procedimento) in un tempo massimo concedibile di 5 anni, cioè in 60 rate mensili che variano da 200 a 300 €, su stipendi di 1.000/1.300 €, con danni incalcolabili sulle finanze familiari.
Si sottolinea che nel frattempo, molti di noi si sono impegnati, per l’acquisto di una casa, in un mutuo, con un adempimento mensile che varia da 600 a 800 €.
E’ inutile dire quanto siamo amareggiati, arrabbiati, demotivati e mortificati, soprattutto chi tra di noi andrà in pensione tra 3 o 4 anni, per aver raggiunto i 40 anni di servizio, ma si vede inquadrato con un’anzianità pari a 9/15 anni e uno stipendio di 800 €., QUESTO DOPO 40 ANNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DI LAVORO, N O N E’ G I U S T O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scusandoci per la lunga, ma doverosa, premessa chiediamo, anche a nome di tutti i Colleghi d'Italia, un eventuale interessamento da parte Sua perché si faccia portavoce verso chi potrebbe aiutarci a risolvere questa grave ingiustizia.
In attesa di un Suo riscontro e a Sua disposizione, per qualsiasi chiarimento in merito, La ringraziano e cordialmente salutiamo.

venerdì 16 ottobre 2009

GRAZIE ROSSELLA

http://blog.libero.it/entilocali/view.php?ssonc=1646467585
Post n°562 pubblicato il 16 Ottobre 2009 da exentilocali
Ciao Giuseppe,
non so se può esserti utile, ma ti informo che non tutte le Direzioni del Tesoro utilizzano il criterio più coercitivo per la restituzione (trattenuta di 1/5 dello stipendio per 60 mesi e il resto anticipato in unica rata da pagare entro 30 gg) come ha fatto il M.E.F. di Como. Ad esempio qui ad Alessandria sono stati molto più comprensivi: hanno applicato l’art. 3 del R.D. 19/1/39 n. 295, tuttora vigente, che prevede la possibilità di estendere la rata anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di 1/3 (non c’è da fare salti di gioia, ma spesso evita la soluzione Equitalia). Inoltre, in calce alle lettere, c’è sempre scritto “L’Amministrazione si dichiara disponibile, qualora sussistente motivazione lo esigesse, ad esaminare richiesta di rateizzazione consona alle esigenze familiari e reddituali della S.V.” Quindi vuol dire che esiste un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione che deve tener conto, relativamente alle modalità di recupero, delle esigenze di vita del lavoratore (ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 293/2008 che ti allego).
In merito alla costituzione del Comitato mi pareva che Carlo Bertani avesse già fatto qualcosa (ti mando quello che ho trovato): bisogna assolutamente che vengano unificati tutti gli sforzi perchè una dispersione delle energie sarebbe deleteria.
Quanto alla piattaforma della CGIL è evidente che non ci sia nulla, basta leggere quella ufficiale che è pubblicata sul sito. D’altronde i nostri amici Confederali e lo SNALS hanno ribadito all’unanimità che la nostra situazione verrà rivista solo in presenza di specifici finanziamenti da parte del Governo. Ma cos’è che dovrebbe indurre il Governo a stanziare questi soldi se loro in 10 anni non hanno mai indetto uno sciopero nè forme vere di protesta? Se non ricordo male a novembre scorso non ci hanno supportato durante il nostro sciopero nonostante il contratto fosse stato portato a termine senza il rispetto dell’art. 3 comma 147 della finanziaria 2008. Per non parlare della sospensione di qualsiasi azione legale (che è quella che fa più paura a loro e al ministero): se la nostra situazione verrà portata in discussione ancora alla Corte Costituzionale e per la prima volta alla Corte di Giustizia Europea è stato grazie all’avv. Sullam che ha insistito proprio nell’azione legale che aveva intrapreso per primo. A mio parere, solo una sentenza positiva di questi organismi potrà smuovere qualcosa.
Rosella Arditi