VALUTAZIONI
Post n°803 pubblicato il 09 Giugno 2011 da exentilocali
VERTENZA ATA EX EE.LL.
Causa Agrati e altri contro l’Italia
Sentenza del 7 giugno 2011
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=72004827&skin=hudoc-en
Un nuovo capitolo nell’annosa vertenza del personale Ata.
Per la Corte Europea di Strasburgo, l’Italia è colpevole di violazione dei diritti dell’uomo, non avendo rispettato l’art.6 della Convenzione, che prevede il diritto ad un equo processo.
Davvero una figuraccia dello stato italiano di fronte alla comunità internazionale.
Di seguito, alcuni passi della sentenza ( il testo reperibile è in francese).
“La Corte ritiene che il fine invocato dal Governo italiano, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, mirava in realtà a preservare il solo interesse economico dello Stato” .
“Nessuno degli argomenti proposti dal Governo convince dunque la Corte della legittimità e proporzionalità dell’ingerenza. Pertanto, l’intervento legislativo che ha risolto definitivamente, in maniera retroattiva, la questione “NON ERA GIUSTIFICATO DA IMPERATIVI MOTIVI D’INTERESSE GENERALE”.
Bacchettate dunque sia alla Corte di Cassazione che alla Corte Costituzionale che - sulla base di tale motivazione -avevano ritenuto legittima la norma di “interpretazione autentica” con la quale lo Stato italiano era intervenuto per risolvere a proprio favore una vertenza riguardante migliaia di dipendenti Ata, vittoriosi nei vari gradi di giudizio.
Con una sentenza che aveva suscitato non poche perplessità, la Corte Costituzionale era arrivata ad equiparare il passaggio del personale Ata dagli EE.LL. allo Stato ad un evento epocale quale il crollo del muro di Berlino.
A migliaia di dipendenti sono state inviate richieste di restituzione di decine di migliaia di euro, oltre a un secco taglio della retribuzione.
C’è un Giudice a Berlino, o forse a Strasburgo.
Avvocato Francesco Orecchioni
giovedì 9 giugno 2011
mercoledì 8 giugno 2011
RICHIESTA INTERVENTO DELL.AVV. ISACCO SULLAM
Si chiede cortesemente all' Avv. Sullam, di esprimere un proprio parere in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che condanna l'Italia per aver violato i diritti del personale ATA e ITP ex EE. LL. della scuola con la Finanziaria 2006 e quali ricorrenti potranno beneficiare delle positive ricadute della suddetta sentenza.
Cordiali saluti. Roberto De Cristofaro.
Cordiali saluti. Roberto De Cristofaro.
CONDANNA PER L'ITALIA : CON LA FINANZIARIA 2006 VIOLATI I DIRITTI DEL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA
IL SOLE 24 ORE
Condanna per l'Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola
di Patrizia Maciocchi
La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provenienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione. 7 giugno 2011
Condanna per l'Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola
di Patrizia Maciocchi
La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provenienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione. 7 giugno 2011
sabato 23 aprile 2011
COMMENTO ALLE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Abbiamo fatto leggere ad un'avvocato il quale ci ha fatto pervenire queste considerazioni.......IL LINK sopra non è una sentenza, ma sono le conclusioni dell'Avvocato Generale (l'equivalente del Procuratore Generale nelle cause di Cassazione no...strane). La sentenza verrà emessa dopo, e probabilmente le farà proprie. Sono negative dal punto di vista dei lavoratori ATA: il paragrafo 95 afferma che la Direttiva Europea non impedisce l'adozione del criterio del maturato economico. I paragrafi successivi (96-103) sostengono che l'equiparazone tra vecchi e nuovi lavoratori è "auspicabile" ma non obbligatoria.
N.B. Questi paragrafi citano una giurisprudenza più positiva ai lavoratori, però respinta dall'Avv. Generale.
Il par. 141 afferma che la legge retroattiva può essere in sostanza legittima, se il Giudice del singolo Stato accerta che lo scopo della legge era quella di garantire la neutralità del bilancio.
Sullam non mi ha fatto sapere nulla l'avvocato in questione è il legale di Maria Pia Bonanni. Enzo.
N.B. Questi paragrafi citano una giurisprudenza più positiva ai lavoratori, però respinta dall'Avv. Generale.
Il par. 141 afferma che la legge retroattiva può essere in sostanza legittima, se il Giudice del singolo Stato accerta che lo scopo della legge era quella di garantire la neutralità del bilancio.
Sullam non mi ha fatto sapere nulla l'avvocato in questione è il legale di Maria Pia Bonanni. Enzo.
giovedì 21 aprile 2011
COMMENTO DI ARISTIDE G.
Ho letto la risposta di A.B. su angolo ata... Si parla di evidenti ragioni economiche, ma mai dimostrate... con il passaggio, che nessuno ha chiesto, si sono annullati incentivi che rendevano sopportabile la differenza di stipendio tra provincia e stato. Ricordo che le improvvide o> incaute sentenze di primo grado, sono state convalidate anche in cassazione e le somme percepite sino al 2006 erano secondo la legge. Certo che un contenzioso tra bidelli e coloro che fanno le leggi non poteva che finire così ! Diventa molto difficile sostenere che sia giusto... Comunque ringrazio tutti per consentirmi di restituire somme secondo me giustamente percepite sino al 2005 in 19 anni di pensione appena sufficiente per vivere... 37 anni di lavoro in liceo scientifico.... calpestati da un emendamento..
mercoledì 13 aprile 2011
DAL BLOG DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI
Post n°796 pubblicato il 11 Aprile 2011 da http://blog.libero.it/entilocali/ CON ALCUNI COLLEGHI AVEVAMO AVUTO CONTATTI CON IL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA LOMBARDIA RINALDIN, CI AVEVA ASSICURATO CHE AVREBBE RIPORTATO AL MINISTRO GELMINI IL NOSTRO PROBLEMA E COSI' HA FATTO PURTROPPO LA RISPOSTA E' SCRITTA QUI SOTTO E IN SINTESI DICE CHE "AVETE RAGIONE MA NON CI SONO I SOLDI", QUESTO L'AVEVAMO SEMPRE SAPUTO MA CI VIENE SPONTANEA UNA DOAMNDA "MA CON TUTTI I TAGLI FATTI E PRATICAMENTE CON IL PERSONALE DIMEZZATO, POSSIBILE CHE NON CI SIA NIENTE DA FARE ?" Gent.mo Consigliere Rinaldin, in merito al quesito che mi ha sottoposto circa la definizione dell’annosa questione relativa al passaggio del personale ATA dai ruoli degli Enti locali a quello dello Stato, le comunico che il comma 218 della Legge Finanziaria del 2006 ha fornito un’interpretazione autentica in ordine all’inquadramento di detto personale. Tale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che ha avallato pienamente l’operato dell’Amministrazione. Ci sono stati negli anni dei tentativi politici di riprendere la questione con scarsi risultati per cui ogni ipotesi è stata immediatamente accantonata per evidenti ragioni economiche. Infatti, l’eventuale soddisfacimento di tali richieste con dei provvedimenti normativi ad hoc comporterebbe un esborso enorme cui lo Stato difficilmente potrebbe far fronte. In ogni caso, per compiutezza di informazioni, gli effetti favorevoli sono stati salvati solo in favore dei ricorrenti per i quali, prima della Finanziaria del 2006, c’era già una sentenza passata in giudicato e per questo intangibile. Per tutti gli altri, invece, è stata data applicazione all’interpretazione autentica fornita dal comma 218 ma, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dal dover restituire le somme che erano state pagate a fronte di un’improvvida sentenza favorevole di primo grado, è stato chiesto agli Uffici Scolastici regionali di “valutare la possibilità di poter definire appositi accordi con i competenti uffici del ministero dell’economia” per limitare al massimo i disagi derivanti dalle somme indebitamente percepite ricorrendo alla massima dilazione dei tempi di restituzione degli importi. Cordiali saluti. Albano Bertoldo
giovedì 7 aprile 2011
UNICOBAS- ATA EX EELL: ANCHE LA CORTE EUROPEA FA COME PONZIO PILATO
La Corte Europea, in merito alla questione del personale Ata ex enti locali, non ha espresso un giudizio netto. Il giurista da ragione allo stato italiano in alcuni punti ed in altri "ammette" che in effetti i diritti devono essere salvaguardati... fa riferimento di sentenze se non vado errato in Fr...ancia e in altri stati e infine chiede maggiori chiarimenti su dei dati numerici. (Dall’udienza che si è tenuta dinanzi alla Corte il 1° febbraio 2011 emerge che le poche centinaia di euro che la sig.ra Scattolon asseriva di avere perduto a seguito del trasferimento dovevano piuttosto intendersi come una perdita dell’aumento retributivo di cui ella avrebbe potuto beneficiare se fosse stata riconosciuta tutta l’anzianità da lei maturata. Peraltro, con riguardo all’eventuale perdita di indennità previste dal CCNL del personale degli enti locali, diverse da quelle di cui l’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 prevedeva la proroga, nulla indica che esse non trovino globalmente un equivalente nel CCNL della scuola. 83 – La necessità di detti dati numerici risulta, segnatamente, dalla sentenza Lilly France c. Francia, cit. supra (§ 51). Sarebbe comunque il caso di contattare l'avv. Sullam di Milano perchè dovrebbe avere una sintesi della sentenza o comunque l'analisi della questione.
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