venerdì 30 novembre 2007

NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 19 Novembre 2007 - 23 Novembre 2007 , n. 400
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego  pubblico  - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli   del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) -   Trattamento  economico  -  Previsione, con norma di interpretazione   autentica,   dell'attribuzione   della   posizione  stipendiale  in   godimento  al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di   norma    non    di   interpretazione   autentica   ma   innovativa,   irragionevolezza,   violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di   certezza  delle  situazioni  giuridiche  e di affidamento, indebita   interferenza  sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad   altra gia' dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi   argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:   Presidente: Franco BILE;   Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;         
ha pronunciato la seguente                                Ordinanza  nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006),  promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006,  iscritte  ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;     Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.     Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Oristano, con piu' ordinanze di analogo  tenore  (iscritte  ai  numeri  da  618  a  659  del registro ordinanze  2006),  emesse  in  data  5 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento  agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonche' ai  principi  del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti,   della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale   dei   rapporti  di  lavoro  -  questione  di  legittimita' costituzionale  dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo  salva l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata  in  vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'art. 8  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in  materia  di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale  degli  enti  locali  trasferito  nei  ruoli  del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  le  ordinanze  di  rimessione  sono state emesse in piu' giudizi  vertenti  sull'applicazione  del  suddetto  art. 8, comma 2, della  legge  n. 124  del  1999,  il  quale  aveva  stabilito  che al personale  ATA,  trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era  riconosciuta,  ai  fini  giuridici  ed  economici,  l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza;         che  il  giudice  a quo prospetta, in primis, che la norma in questione  non  avrebbe  carattere  interpretativo  ma  innovativo, e costituirebbe   un   espediente   per   aggirare   il   principio  di irretroattivita' della legge;         che  il Tribunale di Oristano deduce, altresi', la violazione dei  parametri  di  ragionevolezza  ed  eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;         che,  in  particolare,  il  rimettente  afferma  che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti interessati;         che l'efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della norma   lederebbero   il  principio  del  legittimo  affidamento,  da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della  Costituzione,  e quello della certezza dei rapporti preteriti, senza  che  siano  rinvenibili  motivazioni  atte  a  giustificare la diversa disciplina giuridica;         che l'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, invaderebbe,  inoltre,  l'ambito  riservato al potere giudiziario, in quanto  diretto ad incidere sui procedimenti in corso, cosi' violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;         che,  infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i  principi  della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale  dei  rapporti  di  lavoro,  in  base ai quali i diritti e i trattamenti  retributivi  riconosciuti  al  lavoratore  dalla legge o dalla  contrattazione  collettiva  devono  essere valutati nella loro interezza;         che  si  e'  costituito in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.     Considerato  che  il Tribunale di Oristano, con piu' ordinanze di analogo  contenuto  (iscritte  ai  numeri  da  618 a 659 del registro ordinanze   del   2006),  dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,   comma 218,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), nella parte in cui, facendo salva  l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata in   vigore  della  legge  medesima,  ha  stabilito  che  il  comma 2 dell'articolo 8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti  in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  il  Tribunale  di  Oristano  censura  la disposizione in questione  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104  della Costituzione,  nonche'  ai principi del legittimo affidamento e della certezza  dei  rapporti  preteriti, della stabilita' e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;         che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei diversi  giudizi,  ai  fini  di  un'unica pronuncia, in ragione della identita' delle questioni rimesse all'esame della Corte;         che,  con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la sentenza  n. 234  del  2007,  ha  dichiarato non fondate questioni di costituzionalita'  analoghe  a quella attualmente proposta, rilevando come  si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato  normativo,  in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa  il  riconoscimento  della  anzianita'  pregressa  maturata dal personale  ed  in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilita' dei  criteri  enunciati  dall'art. 8  della  legge n. 124 del 1999, e ritenendo,  pertanto,  non  irragionevole  il  ricorso,  da parte del legislatore,  alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;         che,  sempre  nella  richiamata  pronuncia,  questa  Corte ha statuito,  in  particolare, che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali  del  personale  ATA  in ragione del maturato economico e non della  effettiva anzianita' complessiva di servizio conseguita presso l'ente  locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della  norma,  come  emerge  dai  decreti  ministeriali di attuazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999;         che  la Corte ha affermato, altresi', in relazione al dedotto contrasto  tra  la norma denunciata e i principi della disciplina dei rapporti  di lavoro, che tale impostazione "non tiene conto del fatto che il fluire del tempo - il quale costituisce di per se' un elemento diversificatore  che  consente  di  trattare in modo differenziato le stesse  categorie  di  soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue  come  effetto  naturale  alla generalita' delle leggi - non comporta,  di  per  se',  una  lesione  del  principio  di parita' di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione";         che,  rispetto  agli ulteriori profili di censura prospettati anche  dall'odierno  rimettente  in riferimento agli artt. 101, 102 e 104  della Costituzione, non si e' ravvisato, per effetto della norma contestata,   alcuna  compromissione  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;         che,  nella  citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato  che  "la  disciplina  dettata  dall'art. 8, comma 2, della legge  n. 124  del  1999,  come  interpretata  dal  censurato art. 1, comma 218,  della  legge  n. 266  del  2005,  nasce  dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio  del  personale  in  questione  da  un  sistema retributivo disciplinato  a  regime  ad  un  altro sistema retributivo ugualmente disciplinato  a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo  economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati,   a   partire   dal   nuovo   inquadramento,  i  diritti riconosciuti  al  personale  ATA  statale.  Tutto  cio' allo scopo di rendere,  almeno  tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti  i  dipendenti  ATA,  al di la' delle rispettive provenienze e, comunque,   salvaguardando  il  diritto  di  opzione  per  l'ente  di appartenenza  nel  caso  di  mancata  corrispondenza  di qualifiche e profili";         che  il  Tribunale  di  Oristano non sottopone a questa Corte alcuna  argomentazione  diversa  ed  ulteriore rispetto a quelle gia' scrutinate nella richiamata decisione;         che  la  presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.     Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.         
                          Per questi motivi                        LA CORTE COSTITUZIONALE     Riuniti i giudizi;     Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  218,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale   e   pluriennale   dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in epigrafe.     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.                          Il Presidente: Bile                        Il redattore: Quaranta                       Il cancelliere: Di Paola     Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.               Il direttore della cancelleria: Di paola 
Scuola   Comunicato stampa FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola
29/11/2007

ATA/ITP ex Enti Locali: i sindacati scuola sul presidio di questa mattina

FLC Cgil - CISL Scuola - UIL Scuola

Comunicato stampa
Personale ATA - ITP – EE.LL.

Oggi, durante il presidio nazionale del personale ATA ed ITP transitato dagli Enti Locali allo Stato una delegazione composta dai lavoratori e dai segretari nazionali di FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola è stata ricevuta dalla Commissione Cultura della Camera nelle persone del Presidente Pietro Folena, della Vice Presidente Alba Sasso, e dai Deputati di maggioranza Titti De Simone, Manuela Ghizzoni (relatrice della Commissione sulla legge finanziaria) e Vito Li Causi.

Il Presidente dopo aver ascoltato le ragioni della protesta dei lavoratori ha espresso l'unanime condivisione della Commissione sulla necessità di sanare questa palese ingiustizia con la finanziaria 2008.

Il Presidente ha riferito che la Commissione Cultura ha già dato il suo parere favorevole e unanime per l'abrogazione del comma 218, art. 1 della legge finanziaria 2006.

L'abrogazione del comma 218, infatti, è una priorità assoluta tra gli interventi a favore del personale della scuola per ripristinare il diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere l'anzianità pregressa.

Si tratta ora di superare lo scoglio della Commissione Bilancio dal momento che nella prossima settimana discuterà della compatibilità finanziaria di questo emendamento. E proprio in quest'occasione i sindacati chiederanno di essere ricevuti per spiegare ancora una volta le ragioni dei lavoratori.

Nel frattempo FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola continueranno a mobilitare i lavoratori.

Roma, 29 novembre 2007

Scuola   La Commissione cultura della Camera favorevole all'abrogazione del comma 218 dopo il successo del presidio.
30/11/2007

Ata e Itp ex Enti locali. La disponibilità della Commissione cultura

Una brezza positiva ha spirato ieri sul presidio dei lavoratori Ata e Itp ex Enti locali davanti a Montecitorio dove si sta votando la legge finanziaria.

Una delegazione di lavoratori e dei sindacati FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola è stata ricevuta dal Presidente Folena, dalla Vicepresidente Sasso e dai deputati De Simone, Ghizzone e Licausi.

Folena ha comunicato che la Commissione ha già dato parere favorevole all'abrogazione del comma 218 della finanziaria 2006.

Una notizia che è motivo di soddisfazione per questi lavoratori che però da anni ricevono garanzie poi smentite dai fatti. Quindi la speranza è che questa sia la volta buona. Al presidio hanno partecipato centinaia di lavoratori con delegazioni provenienti da tutte le regioni.

Il presidio è stato un successo sia per la partecipazione che per il risultato ottenuto, ma la mobilitazione non si ferma qui, perché c'è ancora da superare lo scoglio della Commissione Bilancio che la prossima settimana dovrà dichiarare la compatibilità finanziaria dell'emendamento di abrogazione del 218. Anche in quell'occasione sindacati e lavoratori non mancheranno di far sentire la loro voce, con la richiesta di essere ricevuti per un'audizione.

Roma, 30 novembre 2007
_____________________

Testo dell'emendamento approvato dalla Commissione cultura della Camera

AC 3256

Emendamento

Art. 94

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale, ai sensidella legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2008. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'Economia e delle Finanze" apportare le seguenti variazioni:

2008: -60.000

2009: -60.000

2010: -60.000

FOLENA, SASSO ....

martedì 27 novembre 2007

ATA EX ENTI LOCALI COMMA 218 FINANZIARIA 2006

Preg.mo On. Pietro FOLENA
Presidente VII Commissione Cultura
Camera dei Deputati

Preg.mo Onorevole Folena,

questa volta mi rivolgo a Lei, gentilissimo On. Folena, nella Sua qualità di autorevole Presidente della VII Commissione Cultura, per tornare sul gravissimo problema che coinvolge il personale ATA e gli ITP ex enti locali transitati allo Stato con un atto di mobilità forzata, al quale non è stato riconosciuto il diritto, sancito dalla legge 124/99 e dal potere giurisdizionale, di avere riconosciuta ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

Problema, questo degli ATA, che Lei conosce perfettamente per essere stato l'autore ed il presentatore dell'Ordine del Giorno 9/1746-BIS/25 del 18.11.2006, approvato dal Governo e ad oggi purtroppo disatteso, che rappresenta quanto di più chiaro, efficace e tecnicamente perfetto per rappresentare i torti e le vessazioni subite in questi anni dal personale ATA e dagli Insegnanti Tecnico Pratici.

E mi rivolgo ancora una volta a Lei per chiederLe umilmente, anche a nome dei numerosi colleghi che operano in provincia di Agrigento, di non abbandonare le ragioni di migliaia di persone oggetto di "vessazioni", di immotivate "persecuzioni", e di "mezze verità", nel momento in cui è all'esame alla Camera la legge finanziaria 2008 che potrebbe rappresentare l'occasione per riportare il tutto su un binario di equità e giustizia attraverso l'abrogazione del tanto discusso comma 218 inserito nella finanziaria 2006 dal Governo di allora che, quasi a farsi beffa del potere giudiziario, ha cancellato in un solo colpo e il 2° comma dell'art. 8 della legge 124/99 e tutte le sentenze emesse da Tribunali, Corti di Appello e da tutte le sezioni della Cassazione.

Nel chiederLe ancora una volta umilmente scusa se continuo ad abusare della Sua comprovata cortesia e, nel rinnovarLe il più vivo ringraziamento e la stima più profonda anche a nome dei circa 70 mila colleghi che pongono grande fiducia e speranza nell' impegno che vorrà continuare a portare avanti come atto di vera giustizia, resto a Sua completa disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento che riterrà utile e Le porgo i miei più distinti saluti.

Renato Gilotti
Agrigento 23.11.2007

Allegati: - Nota sulla storia e le problematiche del personale ATA;
- Articolo 8 della legge 124/99;
- Comma 218 della legge finanziaria 2006;
- Accordo ARAN del 20 luglio 2000;
- Chiarimento ARAN sull'accordo del 20 luglio 2000;
- Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Senato in data 21/12/2005;
- Ordine del Giorno presentato dall'on. Folena in data 18 novembre 2006 ed approvato dalla Camera dei Deputati.

domenica 25 novembre 2007

ARTICOLO PUBBLICATO DAL QUOTIDIANO TELEMATICO ALTRO MOLISE

 

Personale ATA ex enti locali, manifestazione nazionale a Roma

2007-11-25 00:14:57

 Manifestazione nazionale a Roma del personale ATA della scuola ex enti locali. L'appuntamento è per giovedì 29 novembre 2007 dalle ore 11.00 alle 14.00 davanti alla Camera dei Deputati.

 

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.
Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l'ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro all'anno.
 Il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l'approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli. In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

Nel Molise in più occasioni abbiamo investito del problema la delegazione parlamentare che  ha sempre detto di voler intervenire. E' ora di passare ai  fatti!

Infatti neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori. Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione. Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.  Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.
Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

In questi giorni  la Commissione istruzione della Camera dei Deputati ha recepito le nostre richieste di emendamento alla finanziaria. A questo punto occorre  manifestare numerosi per esercitare le  opportune pressioni ed ottenere il legittimo risultato.
 
LA FLC CGIL ORGANIZZA UN PULMAN PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA:
 
TERMOLI - ORE 6,00 ( P.zza donatori di sangue )

CAMPOBASSO - ORE 7,00 ( Ex stadio Romagnoli )

ISERNIA - ORE 7,30 ( Hotel Europa )

VENAFRO - ORE 8,00 ( Via Colonia Giulia )

PRENOTATEVI PRESSO LE NOSTRE  SEDI

FLC CGIL MOLISE

 

LETTERA APERTA ALL'ONOREVOLE FOLENA

Egregio Onorevole,

parafrasando quando da Lei scritto sul suo blog " vorrei che la sinistra facesse ai suoi elettori un regalo entro Natale " esprimiamo  cosa vorremmo  come  " regalo di Natale ".

 

Siamo un gruppo di A.T.A. (Assistenti, Tecnici e Ausiliari) provenienti dagli ENTI LOCALI e che lavora attualmente nella scuola statale.

 

L'art. 8 comma 2 della L. 124/99 , prevedeva il trasferimento degli ATA alle dipendenze dell'amministrazione statale e garantiva agli stessi il mantenimento dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale ai fini giuridici ed economici.

 

Come numerosi altri colleghi, per far rispettare questo nostro diritto abbiamo espletato numerosi ricorsi sia presso il Tribunale del Lavoro, sia presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione. Seguirono migliaia di sentenze che hanno riconosciuto la legittimità delle nostre richieste, la Corte di Cassazione ne ha emesse addirittura sette a favore dei  lavoratori.


Con la legge finanziaria 2006 art. 1 comma 218 ( Governo Berlusconi ) il diritto al riconoscimento degli anni pregressi svolti negli Enti Locali è stato cancellato, prendendo a pretesto un accordo sindacale stipulato il 20/7/2000, accordo che gli stessi sindacati hanno sempre ribadito in una finalità diversa rispetto all'uso che ne ha fatto il Governo.


La sconcertante sentenza della Corte Costituzionale ( n. 234/2007 - depositata il 26/06/2007), in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( legge finanziaria 2006) afferma la legittimità che le leggi dello Stato possano avere valore retroattivo, creando disuguaglianza di trattamento e notevoli danni ai lavoratori e a tutti i cittadini.

Questa sentenza rappresenta, per noi, una violazione dello stato di diritto che va al di là della legittimità di una legge e che crea quel clima di diffidenza e lontananza dalla politica.


In occasione delle ultime elezioni politiche buona parte del personale ATA e dei loro familiari, con fiducia hanno sostenuto la nuova maggioranza nella speranza che fossero finalmente riconosciuti i propri diritti.


Le  chiediamo un atto politico forte, preciso e rispettoso nei confronti dei lavoratori, ripristinando nel nostro paese la certezza del diritto come valore assoluto di tutti.


La ringraziamo per la gentile attenzione prestataci e restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

 

Distinti saluti.

 

Roberto DE CRISTOFARO – Pasquale DI DONATO – Franco ARMANETTI – Giovanni TRONCA – Giuseppina FELICE- Carmelina DI NATALE – Pasquale MATTIACCI –

ed altri.

 

Roberto DE CRISTOFARO

Via G. Galilei, n.9

86019 VINCHIATURO (CB )

cell. 3493542698

sabato 24 novembre 2007

MANIFESTAZIONE ATA EX ENTI LOCALI

Federazione lavoratori della conoscenza

Segreteria  Regionale  del  Molise

Campobasso Via T. Mosca, 11 -  tel. fax 0874.698624          e mail: campobasso@flcgil.it  

Termoli Via F  D'Ovidio, 22 -       tel. fax  0875.702308         e mail:  molise@flcgil.it

Isernia Via  Campania, 45 –         tel. fax 0865.415105           e  mail: isernia@flcgil.it

 

ATA EX ENTI LOCALI  MANIFESTAZIONE NAZIONALE

 GIOVEDI' 29 novembre 2007 ore 11.00 – 14.00

davanti alla Camera dei Deputati

 

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.

Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l'ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro all'anno.

 Il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l'approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli. In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

 

Nel Molise in più occasioni abbiamo investito del problema la delegazione parlamentare che  ha sempre detto di voler intervenire. E' ora di passare ai  fatti!

 

Infatti neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori. Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione. Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.  Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.

Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

 

In questi giorni  la Commissione istruzione della Camera dei Deputati ha recepito le nostre richieste di emendamento alla finanziaria. A questo punto occorre  manifestare numerosi per esercitare le  opportune pressioni ed ottenere il legittimo risultato.

 

LA FLC CGIL ORGANIZZA UN PULMAN PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA:

 

TERMOLI -

ORE

6,00

( P.zza donatori di sangue )

 

CAMPOBASSO -

ORE

7,00

( Ex stadio Romagnoli )

 

ISERNIA -

ORE

7,30

( Hotel Europa )

 

VENAFRO -

ORE

8,00

( Via Colonia Giulia )

 

PRENOTATEVI PRESSO LE NOSTRE  SEDI

 

FLC CGIL MOLISE