domenica 21 ottobre 2007

Forum A.T.A. Autorganizzati ATA ex Enti Locali

Ho letto solo ora il vostro post e qui a Venezia sono (siamo) nella vostra
medesima situazione.
Ho scritto una e-mail a tutti i parlamentari della maggioranza e che fanno
parte della VII Commissione Cultura della Camera e a quella equivalente del
Senato. Inutile dire che le risposte sono state molto poche e alquanto
vaghe: nessuno si è sentito in dovere di impegnarsi chiaramente per un
emendamento alla Legge Finanziaria 2008.
Ho scritto anche alla Bastico, viceministro dell' Istruzione e braccio
operativo di Fioroni, e la risposta è stata eloquente:

"La sentenza della Corte Costituzionale, che ha confermato la legittimità
del c.218 art.1 della legge n.266/05, interviene sui contenziosi pendenti e
non su quelli già definiti.
Il MPI non può né accogliere la richiesta proposta, né advenire a tentativi
di conciliazione; la disparità di trattamento, tra chi ha avuto una sentenza
passata in giudicato (favorevole) e chi non l'ha avuto, non è un motivo
giuridicamente valido.
Peraltro, non è pensabile una norma che contraddica la sentenza della Corte
Costituzionale".
Sono spiacente ma, allo stato, appare difficile trovare margini di
intervento per risolvere la situazione."

Più chiara ed esplicita di così...
Rimaniamo in contatto.

Con i miei migliori saluti
Flavio Birri
ITP
c/o ITCG Foscari Massari Venezia-Mestre
SKYPE ID: bart2295

1 commento:

Danilo - ITCG - PONTEDERA ha detto...

“LE INCREDIBILI SITUAZIONI”


Se non interverranno “fatti nuovi”, tra i dipendenti transitati dagli EE.LL. allo Stato, si verificheranno le seguenti situazioni:

A)
Sentenze passate in
“giudicato”. Tutte quelle che sono state giudicate dalla Cassazione, prima dell’approvazione del comma 218, della legge finanziaria 2006.
ITER: “CORRETTO”

I dipendenti avranno confermata
la retribuzione e il giusto inquadramento

B)
Sentenze passate in “giudicato”
A seguito “sentenze dei Tribunali, “depositate”, ma non notificate, diventate definitive (sono state infatti notificate a questo Ministero numerose sentenze ad oltre un anno di distanza dalla data del deposito)” – v. nota del MPI – Uff. IX del 23/03/2007, Prot. N. 09/5984/B/4, F.to - Il Direttore Generale - Giuseppe Fiori.

ITER: gravi inadempienze commesse da parte di coloro che avendone avuto il titolo non hanno salvaguardato gli interessi dello Stato.

(Presidi; Dirigenti Scolastici, Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali?)

- I dipendenti avranno confermata la retribuzione e il giusto inquadramento

C)
Sentenze passate in
“giudicato”

A seguito sentenze “notificate” e non impugnate entro i termini di legge.

(sembra siano presenti numerosi casi in tutte le provincia, compresa la nostra)

ITER: gravi inadempienze commesse da parte di coloro che avendone avuto il titolo non hanno salvaguardato gli interessi dello Stato.

(Avvocatura dello Stato; Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali?)


- I dipendenti avranno confermata la retribuzione e il giusto inquadramento

D)
Sentenze “non” definitive Sentenze inviate alle singole scuole, con formula “esecutiva”, ma che trascorsi i 120 gg dalla notifica, sono state oggetto di “ricorso per decreto ingiuntivo”.
(sembra che in provincia di Pisa il “ricorso” sia stato accolto dal Giudice del Lavoro per circa 30 dipendenti.

ITER: gravi inadempienze commesse da parte di coloro che avendone avuto il titolo non hanno salvaguardato gli interessi dello Stato.

(Dirigenti Scolastici?)

- I dipendenti che hanno “vinto” il ricorso ingiuntivo non dovranno restituire gli eventuali arretrati percepiti.

Pertanto, tutti coloro che non sono stati “baciati dalla fortuna” (ma dov’è finito lo stato di “diritto”?), non avranno riconosciuto alcun beneficio economico, anzi, molti (di noi) saranno costretti a restituire delle “somme” già percepite, che andrebbero ulteriormente a gravare uno stipendio già ridotto a causa dell’eventuale retrocessione al “primo” inquadramento, cioè ricondotto alla posizione stipendiale individuata con la “temporizzazione”.

Qualora le situazioni indicate con le lettere “B”, “C”, “D”, fossero confermate nei fatti, il Ministero della P.I., anche in relazione alla nota dell’Uff. di Gabinetto dell’11/09/2007, Prot. N. 11833/FR, oggetto : nota interpretativa Prot. n. PG 9434/2007 P dd. 2/8/2007, del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Danno erariale – denuncia – obbligo, ha l’obbligo di informare il Procuratore Generale per verificare se tutti coloro: Avvocati dello Stato, Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Dirigenti Scolastici e quant’altri che pur avendone avuto il titolo, hanno/non hanno ottemperato a disposizioni di legge, e quindi, verificare se con il loro comportamento sono stati causati danni economici all’erario? E se queste inadempienze fossero accertate, la Corte dei Conti ha l’obbligo di “richiedere” ai soggetti “colpevoli”, la “restituzione” dei soldi che l’erario ha dovuto sborsare?

Possibile che i Ministri competenti non si sentano in dovere di “sanare” riconoscendo a tutti i lavoratori che ancora non hanno avuto le sentenze passate in giudicato, gli stessi benefici economici che ad altri invece saranno riconosciuti, anche a seguito gravi inadempienze commesse da parte di coloro che avendone avuto il titolo, non hanno salvaguardato gli interessi dello Stato – es. sentenze diventate “definitive” perché non impugnate in tempo utile?

Ma come può il Ministro, non sentirsi in dovere di provvedere a “sanare” queste incredibili situazioni!!!

Se l’ostacolo che impedisce il riconoscimento degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo, effettivamente prestati nella scuola statale ai fini dei benefici “economici”, è la “spesa” troppo elevata, valutata in 500 milioni di euro (infatti, il servizio effettivamente svolto nell’attuale qualifica di appartenenza, ai fini “giuridici”, ci è già stato riconosciuto – vedi tabella per la compilazione dell’Allegato “J”, PUNTO I, “ANZIANITA’ di SERVIZIO” - per la formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari), potremmo percepire gli eventuali arretrati, mensilmente, anziché in un’unica soluzione.

OPPURE, potrebbe essere utilizzata la soluzione che già in passato è stata messa in atto per altre situazioni, ossia quella di intestare ai lavoratori interessati dei BOT, dei CCT, con scadenza quinquennale/decennale.

Se fosse attuata anche una di queste soluzioni, la spesa sarebbe dilazionata in più anni finanziari e quindi la pregiudiziale “dell’insostenibilità economica” del costo di tutta l’operazione, cadrebbe.


“Lo stesso datore di lavoro, lo Stato, non può retribuire diversamente i propri dipendenti a parità di anni di servizio e tipologia di lavoro.”



f.to Danilo -ITCG- PONTEDERA (Pi)














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