mercoledì 8 giugno 2011

CONDANNA PER L'ITALIA : CON LA FINANZIARIA 2006 VIOLATI I DIRITTI DEL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA

IL SOLE 24 ORE
Condanna per l'Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola
di Patrizia Maciocchi
La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provenienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione. 7 giugno 2011

1 commento:

Varone Romeo ha detto...

Secondo il sottoscritto, personale A.T.A passato dagli E.E.L.L. allo Stato, il diritto a ricevere lo stesso trattamento economico scaturisce dal fatto che in detto passaggio, siamo stati svantaggiati, in quanto, in caso di spostamento di sede, ci si trovava nell’ambito territoriale dell’ E.E.L.L., adesso, specialmente gli ultimi in graduatoria, potrebbero essere trasferiti anche in zone molto lontane dal proprio domicilio con le relative conseguenze finanziarie senza ricevere nulla in cambio.