Nuovo dubbio di legittimità costituzionale sul famigerato art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 col quale -in via d’interpretazione autentica con efficacia retroattiva -si è stabilito che l’inquadramento del personale ATA trasferito ex lege dagli EE.LL allo Stato doveva avvenire sulla base di un’anzianità virtuale (e non di quella effettiva) con la conseguente perdita anche di oltre dieci anni di servizio.
Stavolta è addirittura la Corte di Cassazione, che pure in passato aveva accolto le tesi del Ministero, ad accogliere la tesi dei lavoratori.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008, Pres. ed Est. Senese) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. La parità delle parti dinanzi al giudice - ha osservato la Cassazione - implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categoria di controversie.
Avvocato Francesco Orecchioni
venerdì 19 settembre 2008
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