DALLO SNALS
Post n°351 pubblicato il 15 Aprile 2009 da exentilocali
Roma, 18 marzo 2009
Prot. 495 /DON/mp/mar18
Posta elettronica
delegazione A.T.A. di Foggia
e, p.c.
Spettabile
Segreteria Provinciale S.N.A.L.S
Via Podgora, 24
71100 - FOGGIA
Oggetto: riscontro nota del 14/3 u.s..
Come è noto, dopo la Legge Finanziaria 2006, la Corte Costituzionale ha riconosciuto esente da vizi di legittimità costituzionale l’introduzione del comma 218 nella stessa Legge Finanziaria ed ha stabilito che l’art. 8 della Legge n. 124/99 deve essere interpretato nel senso che l’anzianità nei ruoli dello Stato è riconosciuta con riferimento al “maturato economico”.
La rilevazione ministeriale ha riconosciuto l’importanza del sindacato che ha ottenuto un aggancio per la soluzione di questo problema con il comma 147, dell’art. 3, della Legge Finanziaria 2008.
In sede di sottoscrizione definitiva del CCNL 2008/2009, lo SNALS-CONFSAL unitamente a CISL Scuola e UIL Scuola ha espresso con forza il proprio dissenso rispetto al mancato recepimento nello stesso del suddetto comma 147, dell’art. 3 della Legge n. 244/2007 che prevedeva venisse esaminata in tale sede la posizione giuridica economica del personale transitato dagli EE.LL. allo Stato in attuazione della Legge n. 124/99.
Lo SNALS-CONFSAL, la CISL Scuola e la UIL Scuola si sono riservati di esperire ogni azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare il personale interessato in ordine alla suddetta disposizione legislativa.
Si evidenzia, infine, che in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234, depositata il 26/6/2007, che respingeva la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, comma 218 della Legge 266/2006, la Suprema Corte di Cassazione, non ritenendo chiusa la questione, ha rilevato un ulteriore motivo di incostituzionalità dell’art. 1, comma 218 sopra detto, sottoponendo nuovamente la stessa all’esame della Corte Costituzionale.
Secondo l’ufficio Legale Centrale, alla luce della nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, i giudizi in corso non vanno abbandonati ma occorrerà per le cause pendenti dinanzi al tribunale o alle corti d’appello, sollevare la questione di incostituzionalità di cui all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22260 del 4/9/2008, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale.
Per le cause definite dinanzi la Corte di Cassazione prima del 4/9/2008 invece, si dovrà valutare la possibilità di proporre ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo assumendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea che stabilisce il diritto di ognuno ad un giusto processo, violazione commessa dallo Stato Italiano con l’introduzione dell’art. 1, comma 218, che ha influito sui processi in corso.
Ovviamente, tali ricorsi vanno proposti entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte.
Per la necessaria assistenza, si invita la S.V. a rivolgersi alla nostra locale Segreteria Provinciale.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale Settore ATA
(Mario D'Onofrio)
giovedì 16 aprile 2009
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