venerdì 28 agosto 2009

PROPOSTA DI LEGGE ON. JANNONE

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2492
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato JANNONE
Abrogazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali
Presentata l’8 giugno 2009
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole statali è transitata dalle competenze degli enti locali a quelle del Ministero della pubblica istruzione
grazie alla legge 3 maggio 1999, n. 124. In particolare, l’articolo 8 sancisce che « Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. (...) Il personale di ruolo di cui al
comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. (...) A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto ». Le persone interessate da questa normativa sono circa 70.000, ma, nonostante il tempestivo trasferimento del controllo delle ompetenze,
i soggetti coinvolti non hanno riscontrato, ad oggi, un adeguato atteggiamento nei confronti del riconoscimento dei propri diritti per quanto attiene all’inquadramento economico e contributivo. Dopo
aver attivato importanti tavoli di discussione, l’allora Ministro della pubblica istruzione, con l’articolo 3 del decreto interministeriale del 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001, ha giustamente riconosciuto, al suddetto personale, l’anzianità corrispondente, ma soltanto relativamente al trattamento economico maturato presso l’ente di provenienza. Il comma 1 dell’articolo
3 del decreto prevede che: « (...) Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento
annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale
di anzianità (...) ».
Con tale posizione il decreto ministeriale ha creato un precedente per un diffuso contenzioso giudiziario, dato che viene riconosciuta soltanto la posizione economica e non quella relativa all’anzianità di servizio dei lavoratori ATA, che hanno frequentemente provveduto, nel corso degli anni, a presentare numerosi esposti. Le sentenze corrispondenti, sia in primo grado che in appello, sono state, nella quasi totalità, favorevoli agli interroganti.
Inoltre nel corso del 2005 anche la Corte di Cassazione si è pronunciata con una serie di sentenze, tutte egualmente favorevoli ai lavoratori interessati. Dopo queste sentenze, alcune persone hanno
visto riconoscersi il giusto inquadramento economico, come già maturato nell’ente locale di provenienza, ma con l’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) l’allora Governo, con una interpretazione autentica, ha sancito la restituzione delle somme percepite.
Difatti il comma citato afferma: « Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto
del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento ».
I lavoratori ATA attendono dal 1999 un proprio riconoscimento economico e giuridico, soprattutto ai fini del godimento della pensione di anzianità, ma dopo dieci anni non è stata ancora proposta una
razionale soluzione della controversia creata dalla legge n. 124 del 1999 e dal contrapposto decreto ministeriale del 5 aprile 2001. Pertanto la presente proposta di legge intende abrogare l’interpretazione
autentica data dal Governo con il comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, chiarendo, con una più corretta disposizione interpretativa, il significato della norma e rimuovendo gli effetti del
citato decreto ministeriale, affinché i lavoratori ATA possano godere dei diritti e dei requisiti pienamente goduti tramite l’esercizio delle proprie mansioni.
Si vuole quindi evitare che lo Stato sia condannato ad inquadrare correttamente, ma forzatamente, il personale ATA solo in seguito a sentenze della magistratura, con la conseguenza economica di dover sborsare notevoli somme inerenti alle spese giudiziarie previste per la parte soccombente.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Il comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
ART. 2.
1. L’articolo 8 della legge 3 maggio1999, n. 124, si interpreta nel senso che al personale mministrativo, tecnico e ausiliario spetta il riconoscimento dei diritti giuridici ed economici, per quanto attiene sia alla posizione stipendiale sia alla contribuzione maturata relativa alla pensione di anzianità, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2492
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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