Cari colleghi,
oggi siamo stati convocati dall’USP di Cremona per il tentativo obbligatorio di conciliazione della nostra richiesta di ricostruzione della carriera Sulla base l’art. 66, c. 6, del CCNL Scuola del 4/8/1995, confermato dall’art. 142, comma 1, lettera g) del CCNL 24/7/2003, modificato dall’accordo 2/2/05.
Come previsto,il tentativo è stato esperito con esito sfavorevole senza un accordo tra le parti.
La motivazione addotta e che la materia e regolata dal comma 218 della legge finanziaria (n.266/2005) che ha fornito una chiara interpretazione sul nostro caso sulla base del trattamento economico all’atto del trasferimento.
Nel verbale che allego ho fatto inserire la dicitura "Il Sig. Lo Verso insiste nelle sue domande, come specificate nell'istanza depositata il......, fatto salvo in ogni caso il suo diritto al più favorevole computo di tutta l'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente Locale di provenienza a sensi dell'art. 8 della legge 124/1999 nel suo chiarissimo testo originario e di eventuali ulteriori futuri benefici contrattuali in materia".
Visto che e stato rigettato con la motivazione del comma 218 e noi chiedavamo l’adempimento delle norme contrattuali sopra menzionate ho fatto inserire che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, afferma che l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative-retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa
enzo
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