Nonostante ciò che ho espresso fino ad oggi, e che non nego, almeno per spostare eventuali termini di prescrizione, e solamente per quello, forse è prudente, a coloro cui conviene, presentare la domanda di ricostruzione secondo il "modello Sullam".
Auguri a tutti per la terza volta
gaetano bellorio
giovedì 31 dicembre 2009
mercoledì 30 dicembre 2009
CHIARIMENTI
Ringrazio l’avv. Sullam per la lettera chiara e realistica che ci ha inviato e nel contempo mi chiedo che cosa abbia indotto alcuni colleghi ad interpretare in modo distorto le indicazioni date.
Intanto è evidente che nessuno di noi ha delle certezze sulla via più giusta da intraprendere, cerchiamo tutti di confrontarci, ma soprattutto di non escludere alcuna possibilità che ci aiuti a migliorare la nostra assurda posizione. E’ ovvio che nessuno di noi vuole abbandonare il contenzioso in corso, che riguarda il riconoscimento integrale dei servizi pregressi, come previsto dalla Legge 124/99.
L’avv. Sullam è stato il primo a lottare per questo ed ha continuato la vertenza legale anche quando i sindacati hanno dichiarato che, per loro, la questione era chiusa: ha convinto la Cassazione a riproporre il problema alla Corte Costituzionale e preparato i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e questa via verrà abbandonata solo se ci sarà un diniego anche dalla CEDU. Questa posizione è evidente anche da quello che abbiamo scritto sulla domanda di ricostruzione: “Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999”.
Quindi non abbandoniamo proprio nessuno, apriamo un piccolo spiraglio nell’eventualità che il diritto previsto dalla Legge 124/99 venga cancellato anche dalla CEDU.
Quanto al riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole, le disposizioni parlano sempre di servizi pre-ruolo a tempo determinato o di ruolo in carriera inferiore e quindi non sappiamo, in un eventuale contenzioso, se effettivamente il nostro servizio di ruolo nella stessa qualifica verrebbe ridotto. In materia di personale scolastico proveniente da altri comparti, l’unico precedente rispetto alla L.124/99 è costituito dalla L. 31/12/62 n. 1859 ( art. 19) che soppresse le Scuole di avviamento professionale e istituì la nuova Scuola Media unica. Il personale ATA, fornito dai Comuni alle soppresse scuole, transitò nei ruoli del personale statale con l’effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell’intera anzianità prestata nella Scuola. E’ evidente che il riconoscimento del solo servizio scolastico, magari ridotto, è ingiusto e penalizzante, ma di fronte ad una eventuale chiusura negativa della nostra vertenza, anche in sede europea, (perchè a livello nazionale non c’è più nulla da sperare) che cosa ci resterebbe? Quanto alla prescrizione decennale, è vero che chi ha un ricorso in ballo lo ha per avere una giusta ricostruzione di carriera, ma la richiesta si basa su un diritto inserito in una Legge che è stata interpretata retroattivamente e che nei fatti è stato abrogato e nel contempo potrebbero prescriversi altri diritti inseriti in altre disposizioni di Legge a cui ci potremmo appellare. La domanda è una tutela in più, infatti, al momento non stiamo aprendo un nuovo contenzioso. Ricordo, poi, che in base alla C.M. 24/3/99 n. 78, la ricostruzione di carriera è alternativa alla temporizzazione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole, quindi penso che nessuno abbia nulla da perdere.
Un abbraccio a tutti.
Rosella Arditi
martedì 29 dicembre 2009
PRODURLA O NON PRODURLA ?
ATA EX ENTI LOCALI
DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
PRODURLA O NON PRODURLA?
Da qualche giorno sul nostro blog e su “angolo ata” gira l’invito a produrre domanda di ricostruzione di carriera al Dirigente Scolastico entro il 31.12.2009: termine oltre il quale la domanda stessa cadrebbe in prescrizione.
Mi permetto alcune precisazioni che non mi sembrano sufficientemente chiare nell’invito dai toni fin troppo pressanti.
A chi conviene?
Solo a coloro che, col meccanismo delle ricostruzioni di carriera, come esposto dall’avv. Sullam (con un piccolo errore perché i primi anni riconosciuti per intero sono 4 e non 3) potrebbero godere di un’anzianità maggiore rispetto a quella riconosciuta col meccanismo della “temporizzazione”.
Quindi, ognuno faccia i suoi bei conti, poiché c’è il rischio che tale domanda sia ancor più penalizzante della “temporizzazione”.
Esempio:
anzianità presso l’ente locale al 31.12.99 (di servizi svolti esclusivamente in istituzioni scolastiche statali poiché il servizio prestato negli uffici dell’ente locale non conta) di anni 25
calcolo anzianità ai fini della progressione di carriera:
i primi 4 vengono riconosciuti interamente, quindi anni 4
i rimanenti anni (21) vengono calcolati per i 2/3 14
totale 18
(l’1/3 rimanente vale solo ai fini economici e non per la progressione)
A quanti anni ammonta l’anzianità riconosciuta con la “temporizzazione”?
Se ammonta ad un numero di anni inferiore a 18 vale la pena presentare la domanda (ma anche qui ho molti dubbi di natura “politica” che esporrò più sotto) altrimenti NO, poiché chiederemmo una ricostruzione di carriera che ci penalizza più della “temporizzazione”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fatta tale premessa che ritengo chiarificatrice (e non sufficientemente limpida nella posta elettronica che è girata in questi giorni) mi si permettano alcune considerazioni:
1) chiedere il riconoscimento dei soli servizi prestati esclusivamente nelle istituzioni scolastiche (pur dipendendo dall’ente locale) mi sembra diametralmente contrario alla linea di lotta e di condotta che abbiamo intrapreso da ormai dieci anni e dalla quale non abbiamo mai derogato
2) Ciò che abbiamo sempre chiesto con forza è il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio svolto come dipendenti di Province e Comuni, così come prevede l’art. 8 della legge 124/99
3) mi sembra che ci si inchini al volere del Ministero (vedi la rilevazione dei servizi che il Ministero medesimo ha chiesto alle scuole nell’estate 2008)
4) mi sembra che abbandoniamo ad un destino ingrato tanti nostri colleghi che hanno svolto (prima di essere trasferiti in una scuola) anni di servizio negli uffici dell’ente locale. Costoro si ritrovano anni e anni di lavoro che contano meno di zero ai fini della ricostruzione di carriera
5) Tutta questa situazione mi sembra che ci porti allo sbando e divida ulteriormente la sotto categoria nella quale ci hanno confinato. (sotto categoria perché ormai nella scuola ci sono le più diversificate posizioni giuridico-economiche a parità di mansioni e anzianità:
1- gli statali da sempre;
2- gli ex enti locali che si dividono:
a) tra coloro che hanno avuto una sentenza passata in giudicato,
b)coloro che attendono il giudizio d’appello o di cassazione,
c) coloro che sono pacifici perché qualche Avvocatura dello Stato si è dimenticata di impugnare il ricorso perso,
d) coloro che stanno restituendo i soldi, chi in unica soluzione e chi a rate,
e) quelli che stanno attendendo di restituire i soldi,
f) coloro che ora producono domanda di ricostruzione di carriera,
g) quelli che non possono produrla,
h) quelli che non vogliono presentarla,
i) quelli che non hanno mai fatto ricorso e si sono tenuti la “temporizzazione” ministeriale,
l) i fortunati che con la “temporizzazione” hanno guadagnato qualche anno di anzianità anziché perderlo).
Un caos che solo una mente dia-bolica (=che divide) può concepire e realizzare.
E’ proprio vero che se non si produce questa domanda di ricostruzione entro il 31.12.2009 la medesima cade in prescrizione?
A me pare proprio di no. Coloro che hanno un ricorso in ballo, lo hanno esattamente per ottenere una giusta ricostruzione di carriera e i ricorsi non vanno in prescrizione: attendono semplicemente la sentenza del Giudice.
Se tutto quanto sopra esposto è esatto ognuno tragga le sue personali conclusioni, com’è suo diritto, e buon anno a tutti.
Gaetano Bellorio gaetabel@tin.it
Verona, 29 dicembre 2009
DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
PRODURLA O NON PRODURLA?
Da qualche giorno sul nostro blog e su “angolo ata” gira l’invito a produrre domanda di ricostruzione di carriera al Dirigente Scolastico entro il 31.12.2009: termine oltre il quale la domanda stessa cadrebbe in prescrizione.
Mi permetto alcune precisazioni che non mi sembrano sufficientemente chiare nell’invito dai toni fin troppo pressanti.
A chi conviene?
Solo a coloro che, col meccanismo delle ricostruzioni di carriera, come esposto dall’avv. Sullam (con un piccolo errore perché i primi anni riconosciuti per intero sono 4 e non 3) potrebbero godere di un’anzianità maggiore rispetto a quella riconosciuta col meccanismo della “temporizzazione”.
Quindi, ognuno faccia i suoi bei conti, poiché c’è il rischio che tale domanda sia ancor più penalizzante della “temporizzazione”.
Esempio:
anzianità presso l’ente locale al 31.12.99 (di servizi svolti esclusivamente in istituzioni scolastiche statali poiché il servizio prestato negli uffici dell’ente locale non conta) di anni 25
calcolo anzianità ai fini della progressione di carriera:
i primi 4 vengono riconosciuti interamente, quindi anni 4
i rimanenti anni (21) vengono calcolati per i 2/3 14
totale 18
(l’1/3 rimanente vale solo ai fini economici e non per la progressione)
A quanti anni ammonta l’anzianità riconosciuta con la “temporizzazione”?
Se ammonta ad un numero di anni inferiore a 18 vale la pena presentare la domanda (ma anche qui ho molti dubbi di natura “politica” che esporrò più sotto) altrimenti NO, poiché chiederemmo una ricostruzione di carriera che ci penalizza più della “temporizzazione”.
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Fatta tale premessa che ritengo chiarificatrice (e non sufficientemente limpida nella posta elettronica che è girata in questi giorni) mi si permettano alcune considerazioni:
1) chiedere il riconoscimento dei soli servizi prestati esclusivamente nelle istituzioni scolastiche (pur dipendendo dall’ente locale) mi sembra diametralmente contrario alla linea di lotta e di condotta che abbiamo intrapreso da ormai dieci anni e dalla quale non abbiamo mai derogato
2) Ciò che abbiamo sempre chiesto con forza è il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio svolto come dipendenti di Province e Comuni, così come prevede l’art. 8 della legge 124/99
3) mi sembra che ci si inchini al volere del Ministero (vedi la rilevazione dei servizi che il Ministero medesimo ha chiesto alle scuole nell’estate 2008)
4) mi sembra che abbandoniamo ad un destino ingrato tanti nostri colleghi che hanno svolto (prima di essere trasferiti in una scuola) anni di servizio negli uffici dell’ente locale. Costoro si ritrovano anni e anni di lavoro che contano meno di zero ai fini della ricostruzione di carriera
5) Tutta questa situazione mi sembra che ci porti allo sbando e divida ulteriormente la sotto categoria nella quale ci hanno confinato. (sotto categoria perché ormai nella scuola ci sono le più diversificate posizioni giuridico-economiche a parità di mansioni e anzianità:
1- gli statali da sempre;
2- gli ex enti locali che si dividono:
a) tra coloro che hanno avuto una sentenza passata in giudicato,
b)coloro che attendono il giudizio d’appello o di cassazione,
c) coloro che sono pacifici perché qualche Avvocatura dello Stato si è dimenticata di impugnare il ricorso perso,
d) coloro che stanno restituendo i soldi, chi in unica soluzione e chi a rate,
e) quelli che stanno attendendo di restituire i soldi,
f) coloro che ora producono domanda di ricostruzione di carriera,
g) quelli che non possono produrla,
h) quelli che non vogliono presentarla,
i) quelli che non hanno mai fatto ricorso e si sono tenuti la “temporizzazione” ministeriale,
l) i fortunati che con la “temporizzazione” hanno guadagnato qualche anno di anzianità anziché perderlo).
Un caos che solo una mente dia-bolica (=che divide) può concepire e realizzare.
E’ proprio vero che se non si produce questa domanda di ricostruzione entro il 31.12.2009 la medesima cade in prescrizione?
A me pare proprio di no. Coloro che hanno un ricorso in ballo, lo hanno esattamente per ottenere una giusta ricostruzione di carriera e i ricorsi non vanno in prescrizione: attendono semplicemente la sentenza del Giudice.
Se tutto quanto sopra esposto è esatto ognuno tragga le sue personali conclusioni, com’è suo diritto, e buon anno a tutti.
Gaetano Bellorio gaetabel@tin.it
Verona, 29 dicembre 2009
domenica 27 dicembre 2009
NOTA MINISTERIALE 7640 DELL' 8 MAGGIO 2009
Ministero della pubblica istruzione Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff. V
prot. n.7640/Dgper Roma, 8 maggio 2008
Oggetto: personale ATA trasferito dagli enti locali (art 8 legge 124/99) – rilevazione servizi -La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, al comma 147, che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sia “…esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.Come noto, per effetto del decreto ministeriale 5 aprile 2001, l’inquadramento di tale personale è stato effettuato in base al maturato economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento e non in funzione dell’anzianità di servizio conseguita nell’Ente locale.Pertanto, al solo fine di procedere alla valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che continua a trovare applicazione per effetto dell’articolo 146 del vigente Contratto di comparto, si pregano le SS.LL. di adottare le necessarie iniziative affinché lo stesso personale, per il tramite dei dirigenti scolastici, sia invitato a produrre alle sedi di attuale titolarità o di servizio, la certificazione dell’Ente locale, relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sino al 31.12.99, alle dipendenze dei medesimi Enti.Con specifica nota tecnica, allegata alla presente, vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la trasmissione al Sistema informativo dei dati comunicati.Nel ribadire, ancora, che la presente rilevazione ha il solo scopo della verifica degli effetti dell’eventuale inquadramento in ruolo secondo la normativa innanzi richiamata, si fa presente che, limitatamente ai servizi di ruolo, i dati da trasmettere possono essere accorpati nella misura massima possibile, al fine dello snellimento delle procedure di trasmissione al SIDI.Nel precisare, inoltre, che la rilevazione in parola dovrà essere sollecitamente definita da questo Ministero, si evidenzia la necessità che il personale in questione sia invitato a produrre la propria certificazione entro il 30 maggio p.v. affinché le stesse istituzioni scolastiche, dopo la verifica degli atti, a cura del dirigente scolastico, possano concludere la trasmissione al Sistema informativo non oltre il 6 giugno successivo.Si evidenzia, da ultimo, che nell’ipotesi in cui le attestazioni dei servizi siano già in possesso dell’istituzione scolastica, in quanto depositate nel fascicolo personale, resta fermo l’onere a cura dell’interessato della esibizione della certificazione valutabile e della scheda allegato 1, di cui alla nota operativa. Limitatamente al servizio militare, può far fede la sola dichiarazione personale, contenuta nella citata scheda.Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta
prot. n.7640/Dgper Roma, 8 maggio 2008
Oggetto: personale ATA trasferito dagli enti locali (art 8 legge 124/99) – rilevazione servizi -La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, al comma 147, che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sia “…esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.Come noto, per effetto del decreto ministeriale 5 aprile 2001, l’inquadramento di tale personale è stato effettuato in base al maturato economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento e non in funzione dell’anzianità di servizio conseguita nell’Ente locale.Pertanto, al solo fine di procedere alla valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che continua a trovare applicazione per effetto dell’articolo 146 del vigente Contratto di comparto, si pregano le SS.LL. di adottare le necessarie iniziative affinché lo stesso personale, per il tramite dei dirigenti scolastici, sia invitato a produrre alle sedi di attuale titolarità o di servizio, la certificazione dell’Ente locale, relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sino al 31.12.99, alle dipendenze dei medesimi Enti.Con specifica nota tecnica, allegata alla presente, vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la trasmissione al Sistema informativo dei dati comunicati.Nel ribadire, ancora, che la presente rilevazione ha il solo scopo della verifica degli effetti dell’eventuale inquadramento in ruolo secondo la normativa innanzi richiamata, si fa presente che, limitatamente ai servizi di ruolo, i dati da trasmettere possono essere accorpati nella misura massima possibile, al fine dello snellimento delle procedure di trasmissione al SIDI.Nel precisare, inoltre, che la rilevazione in parola dovrà essere sollecitamente definita da questo Ministero, si evidenzia la necessità che il personale in questione sia invitato a produrre la propria certificazione entro il 30 maggio p.v. affinché le stesse istituzioni scolastiche, dopo la verifica degli atti, a cura del dirigente scolastico, possano concludere la trasmissione al Sistema informativo non oltre il 6 giugno successivo.Si evidenzia, da ultimo, che nell’ipotesi in cui le attestazioni dei servizi siano già in possesso dell’istituzione scolastica, in quanto depositate nel fascicolo personale, resta fermo l’onere a cura dell’interessato della esibizione della certificazione valutabile e della scheda allegato 1, di cui alla nota operativa. Limitatamente al servizio militare, può far fede la sola dichiarazione personale, contenuta nella citata scheda.Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta
DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
................................................................
................................................................
Il/La sottoscritto/a .................................................., nato/a ............................... il ............................. in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di ........................ ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,
VISTO il decreto con il quale è stato disposto l’inquadramento economico, in via provvisoria, del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001,
C H I E DE
a codesta Dirigenza che venga emesso il provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso le Scuole Statali fino al 31/12/99.
A tal fine dichiara di aver prestato i seguenti servizi, peraltro già comunicati nel 2008 a seguito della “Rilevazione Servizi del personale ATA trasferito dagli Enti Locali” disposta con lettera prot. 7640/Dgper dell’8 maggio 2008 del Direttore Generale Dr. Luciano Chiappetta:
♦ SERVIZI SCOLASTICI:
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
♦ SERVIZIO MILITARE (legge 24/12/86 n. 958 e legge 30/12/91):
dal ................. al ................. presso ....................................................................
dal ................. al ................. presso ....................................................................
Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.
Data_____________________
Firma ___________________________
................................................................
................................................................
Il/La sottoscritto/a .................................................., nato/a ............................... il ............................. in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di ........................ ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,
VISTO il decreto con il quale è stato disposto l’inquadramento economico, in via provvisoria, del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001,
C H I E DE
a codesta Dirigenza che venga emesso il provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso le Scuole Statali fino al 31/12/99.
A tal fine dichiara di aver prestato i seguenti servizi, peraltro già comunicati nel 2008 a seguito della “Rilevazione Servizi del personale ATA trasferito dagli Enti Locali” disposta con lettera prot. 7640/Dgper dell’8 maggio 2008 del Direttore Generale Dr. Luciano Chiappetta:
♦ SERVIZI SCOLASTICI:
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
♦ SERVIZIO MILITARE (legge 24/12/86 n. 958 e legge 30/12/91):
dal ................. al ................. presso ....................................................................
dal ................. al ................. presso ....................................................................
Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.
Data_____________________
Firma ___________________________
AVVOCATO ISACCO SULLAM
AVVOCATO ISACCO SULLAM
AL PERSONALE ATA EX EE.LL.
Siete ormai a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2009, che ha ritenuto che il “famigerato” comma 218 della L. 266/2005, con cui il governo “interpretava” l’art. 8, c. 2 della L. 124 a proprio vantaggio, non viola l’art. 117, c. 1 della Costituzione e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
A mio parere la sentenza è fortemente criticabile, perché contraria alla prevalente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che afferma che l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative-retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.
Attualmente, molti di Voi hanno ancora in corso delle cause contro il MIUR per il riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali: alcune in primo grado, altre avanti la Corte d’Appello, altre ancora avanti la Corte di Cassazione. E’ prevedibile che i giudici depositeranno sentenze negative.
Altri lavoratori, da me assistiti, hanno invece avuto una sentenza definitiva della Cassazione, che è stata negativa, e si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far accertare che lo Stato italiano ha violato l’art. 6 della Convenzione Europea.
Questi processi sono attualmente in corso: la Corte Europea ha invitato lo Stato a depositare le proprie osservazioni. Preciso che la Corte Europea potrebbe decidere in modo diverso dalla Corte Costituzione italiana emettendo una sentenza favorevole al personale ATA, i cui diritti sono stati lesi da una legge “interpretativa – retroattiva”.
Ciò detto, fermi restando tutti i giudizi in corso per il riconoscimento di tutta l’anzianità da Voi maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti Locali, Vi faccio presente che l’art. 66, c. 6, del CCNL Scuola del 4/8/1995, confermato dall’art. 142, comma 1, lettera g) del CCNL 24/7/2003, modificato dall’accordo 2/2/05, consente ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale ATA di chiedere la ricostruzione della carriera, ai fini del riconoscimento dell’anzianità maturata prima del passaggio alle dipendenze del MIUR.
L’anzianità viene riconosciuta per il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche, nella seguente misura:
- per l’intero per i primi quattro anni;
- per i due terzi per il periodo superiore a quattro anni.
Ribadisco, per maggior chiarezza, che non viene riconosciuta tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale, ma solo quella relativa ai periodi di adibizione al lavoro presso gli istituti scolastici.
Se la ricostruzione della carriera, con l’anzianità calcolata come sopra, consente il riconoscimento di un’anzianità superiore a quella “fittizia” riconosciuta con il metodo della “temporizzazione” con i decreti individuali di inquadramento del 2001 o 2002, il MIUR dovrà riconoscere la posizione stipendiale più favorevole.
Ho pertanto elaborato la domanda di “ricostruzione di carriera” che Vi allego, che dovete depositare entro e non oltre il 31 dicembre 2009 presso il Vostro Istituto Scolastico.
Nel caso siate già andati in pensione, richiedete lo stesso la ricostruzione di carriera, depositando la domanda presso l’ultimo Istituto Scolastico presso il quale avete lavorato e presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Vi faccio presente che i dati da inserire nella domanda sono gli stessi di quelli già raccolti dai Vostri Dirigenti Scolastici, in occasione del “censimento del personale ATA ex EE.LL.” effettuato nel 2008 su ordine del MIUR, con la delibera che pure Vi allego.
Sono dunque facilmente reperibili, perché già posseduti dalle scuole.
La domanda di ricostruzione della carriera, come potrete leggere, è fatta “fermo restando il diritto all’esatta applicazione della L. 124/1999”.
Sperando che il 2010 sia più favorevole dell’anno trascorso per l’affermazione dei Vostri diritti, Vi invito ad organizzarVi ed unirVi per proseguire questa lunga battaglia.
Cordiali saluti.
Avv. Isacco Sullam
AL PERSONALE ATA EX EE.LL.
Siete ormai a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2009, che ha ritenuto che il “famigerato” comma 218 della L. 266/2005, con cui il governo “interpretava” l’art. 8, c. 2 della L. 124 a proprio vantaggio, non viola l’art. 117, c. 1 della Costituzione e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
A mio parere la sentenza è fortemente criticabile, perché contraria alla prevalente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che afferma che l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative-retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.
Attualmente, molti di Voi hanno ancora in corso delle cause contro il MIUR per il riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali: alcune in primo grado, altre avanti la Corte d’Appello, altre ancora avanti la Corte di Cassazione. E’ prevedibile che i giudici depositeranno sentenze negative.
Altri lavoratori, da me assistiti, hanno invece avuto una sentenza definitiva della Cassazione, che è stata negativa, e si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far accertare che lo Stato italiano ha violato l’art. 6 della Convenzione Europea.
Questi processi sono attualmente in corso: la Corte Europea ha invitato lo Stato a depositare le proprie osservazioni. Preciso che la Corte Europea potrebbe decidere in modo diverso dalla Corte Costituzione italiana emettendo una sentenza favorevole al personale ATA, i cui diritti sono stati lesi da una legge “interpretativa – retroattiva”.
Ciò detto, fermi restando tutti i giudizi in corso per il riconoscimento di tutta l’anzianità da Voi maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti Locali, Vi faccio presente che l’art. 66, c. 6, del CCNL Scuola del 4/8/1995, confermato dall’art. 142, comma 1, lettera g) del CCNL 24/7/2003, modificato dall’accordo 2/2/05, consente ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale ATA di chiedere la ricostruzione della carriera, ai fini del riconoscimento dell’anzianità maturata prima del passaggio alle dipendenze del MIUR.
L’anzianità viene riconosciuta per il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche, nella seguente misura:
- per l’intero per i primi quattro anni;
- per i due terzi per il periodo superiore a quattro anni.
Ribadisco, per maggior chiarezza, che non viene riconosciuta tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale, ma solo quella relativa ai periodi di adibizione al lavoro presso gli istituti scolastici.
Se la ricostruzione della carriera, con l’anzianità calcolata come sopra, consente il riconoscimento di un’anzianità superiore a quella “fittizia” riconosciuta con il metodo della “temporizzazione” con i decreti individuali di inquadramento del 2001 o 2002, il MIUR dovrà riconoscere la posizione stipendiale più favorevole.
Ho pertanto elaborato la domanda di “ricostruzione di carriera” che Vi allego, che dovete depositare entro e non oltre il 31 dicembre 2009 presso il Vostro Istituto Scolastico.
Nel caso siate già andati in pensione, richiedete lo stesso la ricostruzione di carriera, depositando la domanda presso l’ultimo Istituto Scolastico presso il quale avete lavorato e presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Vi faccio presente che i dati da inserire nella domanda sono gli stessi di quelli già raccolti dai Vostri Dirigenti Scolastici, in occasione del “censimento del personale ATA ex EE.LL.” effettuato nel 2008 su ordine del MIUR, con la delibera che pure Vi allego.
Sono dunque facilmente reperibili, perché già posseduti dalle scuole.
La domanda di ricostruzione della carriera, come potrete leggere, è fatta “fermo restando il diritto all’esatta applicazione della L. 124/1999”.
Sperando che il 2010 sia più favorevole dell’anno trascorso per l’affermazione dei Vostri diritti, Vi invito ad organizzarVi ed unirVi per proseguire questa lunga battaglia.
Cordiali saluti.
Avv. Isacco Sullam
mercoledì 23 dicembre 2009
DA ROSSELLA ARDITI
La domanda di ricostruzione di carriera serve per interrompere i termini della prescrizione decennale del nostro diritto ad avere riconosciuto almeno il servizio prestato nelle scuole statali. Per ora la presentiamo in attesa che anche la Cassazione si pronunci, ma soprattutto in attesa che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si esprima sulla nostra incredibile vicenda di diritti calpestati da chi ci dovrebbe tutelare e rappresentare. Io infatti non ho alcuna fiducia nella trattativa che ormai i confederali non fingono nemmeno più di portare avanti. Non si parla più di noi, il silenzio è un'arma formidabile per annientare le persone più caparbie e per distruggerle psicologicamente. Ma noi riprenderemo tutto da capo, ci appelleremo ad altre disposizioni di legge e al principio costituzionale che a parità e quantità di lavoro svolto dai lavoratori deve corrispondere pari retribuzione, perchè noi abbiamo svolto il nostro lavoro non al servizio degli Enti Locali, ma delle scuole, degli studenti, delle famiglie, dei docenti e, che gli piaccia o no, del Ministero della Pubblica Istruzione. Lo abbiamo fatto addirittura in situazione svantaggiata rispetto ai nostri colleghi statali, in carenza di organico e in condizioni ambigue:il nostro status era di personale scolastico o degli Enti a secondo di come faceva comodo ai nostri duplici padroni che al momento giusto ci hanno dato un calcio nel sedere. No, non molleremo, non solo perchè non è giusto, ma anche per dimostrare di avere un minimo di dignità personale.Un abbraccio a tutti.Rosella Arditi.
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