giovedì 7 gennaio 2010

LO VERSO Vincenzo

Cari colleghi,
mi hanno appena notificato dalla scuola dove presto servizio che la domanda della ricostruzione presentata per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo presso le scuole statali fino al 31/12/99 é stata rigettata dal CSA di Cremona.
Le motivazioni addotte sono che il riconoscimento dei servizi prestati presso l’ente locale è stato emesso con decreto nel 2001 ed è stato debitamente approvato dagli organi di controllo.
Dalle prime impressioni questo è quello che i CSA stanno facendo notificare dai Dirigenti scolastici alla nostra richiesta.
Ora bisogna riuscire a capire se ci sono i presupposti tecnici e giuridici per poter avvallersi delle normative contrattuali vigenti (art.66,c.6.del CCNL SCUOLA DEL 4/8/95,confermato dall’art.142,comma 1,lettera g,del CNNL 24/7/2003,modificato dall’accordo 2/2/05.
Pertanto con la presente chiedo all’avvocato Isacco Sullam di Milano di darci delle direttive Giuridiche per intraprendere qualora ci fossero dei spiragli ad adire per via legale facendomi pervenire i passaggi per far ciò.
Buon 2010
Lo Verso Vincenzo
3497293449

lunedì 4 gennaio 2010

RIFLETTO

DAL BLOG

http://blog.libero.it/entilocali

Post n°634 pubblicato il 16 Dicembre 2009 da exentilocali

Dopo la delusione e rabbia provati per la sentenza della C.C. credo sia necessario continuare a far arrivare a questo Blog tutte le informazioni utili per continuare a informare con la speranza di aiutare una positiva evoluzione della nostra vicenda.
Quindi schematicamente.
1. Per quanto riguarda il prosieguo giudiziario sarebbe utile conoscere, da quanti sono già coinvolti nelle procedure del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (o ancora meglio dai loro legali) , quali possono essere i tempi di un pronunciamento e capire se può essere attivata, per questa vicenda, una sorta di azione collettiva.
Per la possibilità di soluzione politco-sindacale invece, a me pare che, indipendentemente dalla strada da scegliere, cioè coinvolgimento di forze politiche e/o sindacali, si tratta di fare anche chiarezza sui COSTI della soluzione. Perché se tutte le ipotesi fin qui apparse indicano la generica necessità di stanziamenti ad hoc, l’ammontare di questi importi non è mai stato definito.Allora, provando a dare – letteralmente - i …. NUMERI: 10 anni fa siamo passati alle dipendenze dello Stato in 71.464 e, sempre avendo come fonte l’intervento dell’avvocato dello Stato nella udienza pubblica della C.C. del 3.11.09, il costo sarebbe di 426 milioni. Se sia attendibile, e da dove sia stata presa questa indicazione economica non è dato sapere. Io ho in varie occasioni provato a capire se al ‘famigerato’ comma 218 della finanziaria 2006 fosse allegata una qualche tabella che indicasse il ‘gettito’ per le casse dello Stato (o è meglio dire il ‘furto’ a danno di inermi cittadini ? ), ma non ho trovato nulla. Certamente però in quel momento, dicembre 2005, la maggior parte di noi, avendo avuto in 1° o 2° grado sentenze favorevoli ed esecutive, ma non passate in giudicato , era già a regime con nuovi stipendi ed anche pensioni ! E non mi risulta che il Tesoro computi la differenza dei nostri emolumenti , rispetto al primo inquadramento, in un particolare capitolo di bilancio ! Di conseguenza le somme da prevedere sarebbero relative alla ricostruzione di carriera solamente per quei lavoratori che non hanno fatto i ricorsi o non hanno ottenuto una sentenza esecutiva. È , peraltro, un importo che, a mio parere, un sistema informativo, quello del Miur ( che contiene tutto di noi !), non dovrebbe aver difficoltà ad elaborare con estrema precisione ! (e quindi non capisco bene perché è stata fatta la rilevazione di maggio 2008, i cui risultati non sono peraltro mai però stati divulgati).CERTO non si capisce bene se, quando si parta di somme da destinare, ci si riferisca ai soldi che devono essere previsti in un anno finanziario (perché poi andranno a regime) prevedendo natiralmente, gli arretrati e gli interessi per il ritardo (ricordiamo dal 1.1.2000) con cui vengono corrisposti.Per essere chiaro cito il mio caso (che è analogo a decine di persone che conosco): ad ottobre 2004 ho avuto gli arretrati di circa 5 anni ed il nuovo inquadramento, a luglio 2007 il ricalcolo della liquidazione della pensione, a gennaio 2008 gli arretrati della pensione di circa 3 anni con il nuovo importo. In mancanza di dati elaborati con precisione provo a stimare – con la ragionevolezza del buon padre di famiglia, ed estrapolando le informazioni che conosco , - i costi che nel 2010, dovrebbero essere messi a bilancio.Di 70.000 ex EE.LL. quelli effettivamente interessati al riconoscimento dell’anzianità sono probabilmente meno della metà; per la simulazione ne tengo in conto 30.000. Di questi ritengo che l’ 80% ha avuto sentenza favorevole e ritengo almeno nel 90 % dei casi già esecutiva (ed è anche da ricordare la percentuale di fortunati - 3-4 % ? – che dormono sonni tranquilli perché hanno sentenze passate in giudicato – in qualche caso anche perché le Amministrazioni, si sono scordate dei termini dei ricorsi ! - ). Insomma restano circa 7.000 lavoratori a cui il bilancio dello Stato deve ora provvedere con 10 anni di arretrati. Mi pare ragionevole immaginare che i colleghi che non hanno fatto ricorso a tempo debito siano quelli più giovani e dei livelli stipendiali più bassi quindi ipotizzare un beneficio economico individuabile nella metà della media del beneficio goduto dal gruppo di ricorrenti a cui io ho partecipato e cioè di 400 € annuo. Quindi per i 10 anni di arretrati dovrebbero prevedersi , per ciascuno e comprendendo anche gli interessi, circa 5.000 € cadauno, cioè 35 milioni complessivamente.
Altre considerazioni. Ho sopra dato i NUMERI giusto per provare a quantificare un ordine di grandezza, ma ripeto, mi pare che non dovrebbe essere difficile arrivare a quantificazioni esatte.È anche da ricordare che nel primo inquadramento siamo stati trattati in modo comunque diverso (la maggior parte delle amministrazioni NON ha inserito il premio di produttività tra le voci dello stipendio – e per noi rappresentava una 14° mensilità – così che, e lo possiamo controllare facilmente dai modelli 101 relativi ai redditi 1999 e 2000, abbiamo avuto un decurtazione di almeno 8-9 %); in compenso sembra che i colleghi degli EE. LL. abbiano avuto, nel 2000, significative risorse in più per lo stessa produttività : si è mai controllato che i trasferimenti siano stati corretti ?E mi pare anche utile ricordare che l’ipotesi della legge (124/99) di razionalizzare il personale della scuola a costo zero era una pia illusione in quanto la conseguenza del passaggio sotto lo Stato di tutte le Istituzioni scolastiche ha immediatamente gonfiato gli organici i. Mi riferisco in particolare alle scuole superiori. Nella mia scuola con le tabelle del Ministero, molto più generose di quanto prevedevano le Amm.ni Provinciali, si sono materializzati una decina di nuovi dipendenti ( assistenti tecnici in particolare) ! che danno un totale , (considerando una decina di istituti come il mio per provincia e 100 provincie) di almeno 10.000 lavoratori in più con un costo annuo di, come ordine di grandezza, 25..,0 milioni di € !Certo sono stati creati nuovi posti di lavoro nella scuola …. , ma togliendo risorse a chi già vi lavorava e creando evidenti disparità di trattamento.
Grazie per l’ospitalità
Angelo Benetton

giovedì 31 dicembre 2009

SEMPRE A PROPOSITO DI DOMANDA DI RICOSTRUZIONE

Nonostante ciò che ho espresso fino ad oggi, e che non nego, almeno per spostare eventuali termini di prescrizione, e solamente per quello, forse è prudente, a coloro cui conviene, presentare la domanda di ricostruzione secondo il "modello Sullam".

Auguri a tutti per la terza volta
gaetano bellorio

mercoledì 30 dicembre 2009

CHIARIMENTI


Ringrazio l’avv. Sullam per la lettera chiara e realistica che ci ha inviato e nel contempo mi chiedo che cosa abbia indotto alcuni colleghi ad interpretare in modo distorto le indicazioni date.
Intanto è evidente che nessuno di noi ha delle certezze sulla via più giusta da intraprendere, cerchiamo tutti di confrontarci, ma soprattutto di non escludere alcuna possibilità che ci aiuti a migliorare la nostra assurda posizione. E’ ovvio che nessuno di noi vuole abbandonare il contenzioso in corso, che riguarda il riconoscimento integrale dei servizi pregressi, come previsto dalla Legge 124/99.
L’avv. Sullam è stato il primo a lottare per questo ed ha continuato la vertenza legale anche quando i sindacati hanno dichiarato che, per loro, la questione era chiusa: ha convinto la Cassazione a riproporre il problema alla Corte Costituzionale e preparato i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e questa via verrà abbandonata solo se ci sarà un diniego anche dalla CEDU. Questa posizione è evidente anche da quello che abbiamo scritto sulla domanda di ricostruzione: “Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999”.
Quindi non abbandoniamo proprio nessuno, apriamo un piccolo spiraglio nell’eventualità che il diritto previsto dalla Legge 124/99 venga cancellato anche dalla CEDU.
Quanto al riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole, le disposizioni parlano sempre di servizi pre-ruolo a tempo determinato o di ruolo in carriera inferiore e quindi non sappiamo, in un eventuale contenzioso, se effettivamente il nostro servizio di ruolo nella stessa qualifica verrebbe ridotto. In materia di personale scolastico proveniente da altri comparti, l’unico precedente rispetto alla L.124/99 è costituito dalla L. 31/12/62 n. 1859 ( art. 19) che soppresse le Scuole di avviamento professionale e istituì la nuova Scuola Media unica. Il personale ATA, fornito dai Comuni alle soppresse scuole, transitò nei ruoli del personale statale con l’effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell’intera anzianità prestata nella Scuola. E’ evidente che il riconoscimento del solo servizio scolastico, magari ridotto, è ingiusto e penalizzante, ma di fronte ad una eventuale chiusura negativa della nostra vertenza, anche in sede europea, (perchè a livello nazionale non c’è più nulla da sperare) che cosa ci resterebbe? Quanto alla prescrizione decennale, è vero che chi ha un ricorso in ballo lo ha per avere una giusta ricostruzione di carriera, ma la richiesta si basa su un diritto inserito in una Legge che è stata interpretata retroattivamente e che nei fatti è stato abrogato e nel contempo potrebbero prescriversi altri diritti inseriti in altre disposizioni di Legge a cui ci potremmo appellare. La domanda è una tutela in più, infatti, al momento non stiamo aprendo un nuovo contenzioso. Ricordo, poi, che in base alla C.M. 24/3/99 n. 78, la ricostruzione di carriera è alternativa alla temporizzazione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole, quindi penso che nessuno abbia nulla da perdere.
Un abbraccio a tutti.
Rosella Arditi

martedì 29 dicembre 2009

PRODURLA O NON PRODURLA ?

ATA EX ENTI LOCALI
DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
PRODURLA O NON PRODURLA?


Da qualche giorno sul nostro blog e su “angolo ata” gira l’invito a produrre domanda di ricostruzione di carriera al Dirigente Scolastico entro il 31.12.2009: termine oltre il quale la domanda stessa cadrebbe in prescrizione.

Mi permetto alcune precisazioni che non mi sembrano sufficientemente chiare nell’invito dai toni fin troppo pressanti.

A chi conviene?
Solo a coloro che, col meccanismo delle ricostruzioni di carriera, come esposto dall’avv. Sullam (con un piccolo errore perché i primi anni riconosciuti per intero sono 4 e non 3) potrebbero godere di un’anzianità maggiore rispetto a quella riconosciuta col meccanismo della “temporizzazione”.
Quindi, ognuno faccia i suoi bei conti, poiché c’è il rischio che tale domanda sia ancor più penalizzante della “temporizzazione”.

Esempio:
anzianità presso l’ente locale al 31.12.99 (di servizi svolti esclusivamente in istituzioni scolastiche statali poiché il servizio prestato negli uffici dell’ente locale non conta) di anni 25
calcolo anzianità ai fini della progressione di carriera:
i primi 4 vengono riconosciuti interamente, quindi anni 4
i rimanenti anni (21) vengono calcolati per i 2/3 14
totale 18

(l’1/3 rimanente vale solo ai fini economici e non per la progressione)

A quanti anni ammonta l’anzianità riconosciuta con la “temporizzazione”?
Se ammonta ad un numero di anni inferiore a 18 vale la pena presentare la domanda (ma anche qui ho molti dubbi di natura “politica” che esporrò più sotto) altrimenti NO, poiché chiederemmo una ricostruzione di carriera che ci penalizza più della “temporizzazione”.

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Fatta tale premessa che ritengo chiarificatrice (e non sufficientemente limpida nella posta elettronica che è girata in questi giorni) mi si permettano alcune considerazioni:
1) chiedere il riconoscimento dei soli servizi prestati esclusivamente nelle istituzioni scolastiche (pur dipendendo dall’ente locale) mi sembra diametralmente contrario alla linea di lotta e di condotta che abbiamo intrapreso da ormai dieci anni e dalla quale non abbiamo mai derogato
2) Ciò che abbiamo sempre chiesto con forza è il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio svolto come dipendenti di Province e Comuni, così come prevede l’art. 8 della legge 124/99
3) mi sembra che ci si inchini al volere del Ministero (vedi la rilevazione dei servizi che il Ministero medesimo ha chiesto alle scuole nell’estate 2008)
4) mi sembra che abbandoniamo ad un destino ingrato tanti nostri colleghi che hanno svolto (prima di essere trasferiti in una scuola) anni di servizio negli uffici dell’ente locale. Costoro si ritrovano anni e anni di lavoro che contano meno di zero ai fini della ricostruzione di carriera
5) Tutta questa situazione mi sembra che ci porti allo sbando e divida ulteriormente la sotto categoria nella quale ci hanno confinato. (sotto categoria perché ormai nella scuola ci sono le più diversificate posizioni giuridico-economiche a parità di mansioni e anzianità:

1- gli statali da sempre;
2- gli ex enti locali che si dividono:
a) tra coloro che hanno avuto una sentenza passata in giudicato,
b)coloro che attendono il giudizio d’appello o di cassazione,
c) coloro che sono pacifici perché qualche Avvocatura dello Stato si è dimenticata di impugnare il ricorso perso,
d) coloro che stanno restituendo i soldi, chi in unica soluzione e chi a rate,
e) quelli che stanno attendendo di restituire i soldi,
f) coloro che ora producono domanda di ricostruzione di carriera,
g) quelli che non possono produrla,
h) quelli che non vogliono presentarla,
i) quelli che non hanno mai fatto ricorso e si sono tenuti la “temporizzazione” ministeriale,
l) i fortunati che con la “temporizzazione” hanno guadagnato qualche anno di anzianità anziché perderlo).
Un caos che solo una mente dia-bolica (=che divide) può concepire e realizzare.

E’ proprio vero che se non si produce questa domanda di ricostruzione entro il 31.12.2009 la medesima cade in prescrizione?
A me pare proprio di no. Coloro che hanno un ricorso in ballo, lo hanno esattamente per ottenere una giusta ricostruzione di carriera e i ricorsi non vanno in prescrizione: attendono semplicemente la sentenza del Giudice.

Se tutto quanto sopra esposto è esatto ognuno tragga le sue personali conclusioni, com’è suo diritto, e buon anno a tutti.

Gaetano Bellorio
gaetabel@tin.it

Verona, 29 dicembre 2009


domenica 27 dicembre 2009

NOTA MINISTERIALE 7640 DELL' 8 MAGGIO 2009

Ministero della pubblica istruzione Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff. V
prot. n.7640/Dgper Roma, 8 maggio 2008
Oggetto: personale ATA trasferito dagli enti locali (art 8 legge 124/99) – rilevazione servizi -La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, al comma 147, che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sia “…esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.Come noto, per effetto del decreto ministeriale 5 aprile 2001, l’inquadramento di tale personale è stato effettuato in base al maturato economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento e non in funzione dell’anzianità di servizio conseguita nell’Ente locale.Pertanto, al solo fine di procedere alla valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che continua a trovare applicazione per effetto dell’articolo 146 del vigente Contratto di comparto, si pregano le SS.LL. di adottare le necessarie iniziative affinché lo stesso personale, per il tramite dei dirigenti scolastici, sia invitato a produrre alle sedi di attuale titolarità o di servizio, la certificazione dell’Ente locale, relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sino al 31.12.99, alle dipendenze dei medesimi Enti.Con specifica nota tecnica, allegata alla presente, vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la trasmissione al Sistema informativo dei dati comunicati.Nel ribadire, ancora, che la presente rilevazione ha il solo scopo della verifica degli effetti dell’eventuale inquadramento in ruolo secondo la normativa innanzi richiamata, si fa presente che, limitatamente ai servizi di ruolo, i dati da trasmettere possono essere accorpati nella misura massima possibile, al fine dello snellimento delle procedure di trasmissione al SIDI.Nel precisare, inoltre, che la rilevazione in parola dovrà essere sollecitamente definita da questo Ministero, si evidenzia la necessità che il personale in questione sia invitato a produrre la propria certificazione entro il 30 maggio p.v. affinché le stesse istituzioni scolastiche, dopo la verifica degli atti, a cura del dirigente scolastico, possano concludere la trasmissione al Sistema informativo non oltre il 6 giugno successivo.Si evidenzia, da ultimo, che nell’ipotesi in cui le attestazioni dei servizi siano già in possesso dell’istituzione scolastica, in quanto depositate nel fascicolo personale, resta fermo l’onere a cura dell’interessato della esibizione della certificazione valutabile e della scheda allegato 1, di cui alla nota operativa. Limitatamente al servizio militare, può far fede la sola dichiarazione personale, contenuta nella citata scheda.Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta

DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
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................................................................


Il/La sottoscritto/a .................................................., nato/a ............................... il ............................. in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di ........................ ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,
VISTO il decreto con il quale è stato disposto l’inquadramento economico, in via provvisoria, del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001,

C H I E DE

a codesta Dirigenza che venga emesso il provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso le Scuole Statali fino al 31/12/99.
A tal fine dichiara di aver prestato i seguenti servizi, peraltro già comunicati nel 2008 a seguito della “Rilevazione Servizi del personale ATA trasferito dagli Enti Locali” disposta con lettera prot. 7640/Dgper dell’8 maggio 2008 del Direttore Generale Dr. Luciano Chiappetta:
♦ SERVIZI SCOLASTICI:
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................
dal ................. al ................. presso ................................. qualifica ...................................

♦ SERVIZIO MILITARE (legge 24/12/86 n. 958 e legge 30/12/91):
dal ................. al ................. presso ....................................................................
dal ................. al ................. presso ....................................................................


Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.



Data_____________________


Firma ___________________________