mercoledì 9 gennaio 2008

           

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

 

composta dai magistrati

 

dr. Stefano Jacovacci                              - presidente e relatore

dr. Rita Sannite                    - consigliere

dr. Silvia Rita Fabrizio  - consigliere

 

all'udienza del 20.9.2007, come da dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

in controversia in materia di lavoro, n. 881 del ruolo generale dell'anno 2006, su appello proposto dall'appellante

 

Ministero della Pubblica Istruzione, con l'Avvocatura dello Stato,

 

contro la parte appellata

 

Mazza Simonetta, con l'Avv. Vincenzo D'Alfonso,

 

avverso sentenza n. 248 del 23/03/2006, del Giudice del Lavoro di Teramo.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Si controverte del pagamento di retribuzione dovuta dall'appellante Ministero alla parte appellata, dipendente con mansioni ATA (amministrative tecniche o ausiliarie), retribuzione il cui ammontare è controverso.

 

Avverso la sentenza, favorevole alla parte appellata, il Ministero ha proposto appello; la controparte resiste.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L'appello è fondato, e deve quindi essere accolto.

 

Infatti la controversia attiene alla interpretazione del comma secondo dell'art. 8 della legge 124 del 1999 (Disposizioni Urgenti in materia di Personale Scolastico), che regola la anzianità, ed il conseguente trattamento economico, del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale.

 

Ed il sopravvenuto comma 218 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 (Finanziaria 2006) ha disposto che la norma della cui applicazione si controverte "si interpreta nel senso che il personale  è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento".

 

E' quindi espressamente esclusa la interpretazione, accolta dalla sentenza appellata, secondo cui l'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza dovrebbe essere considerata, con  conseguenze equiparate, quanto all'effetto sulla retribuzione, alla anzianità maturata, nello stesso periodo, dai colleghi che abbiano lavorato come dipendenti del Ministero.

 

Il comma 218 deve essere applicato, essendone stata affermata, dalla Corte Costituzionale, la legittimità costituzionale, con sentenza 234 del 2007.

 

E l'appello deve essere quindi accolto.

 

Sussistono giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 cpc, l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese legali di tutti i gradi, in considerazione della opinabilità della questione, desumibile dalla antitetica ed univoca giurisprudenza precedente della Corte Suprema di Cassazione.

PQM

 

la Corte accoglie l'appello, e per l'effetto respinge la domanda proposta dalla parte appellata, e compensa fra le parti le spese legali di tutti i gradi.

f.to Il Presidente estensore – dr. Stefano Jacovacci.

 

 















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