domenica 23 marzo 2008

Segreterie Generali

Flc CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola

Vertenza Legale personale ATA ex Enti Locali

Come è noto, in data 16 gennaio 2008 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha pubblicato la sentenza n. 677 con la quale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'anzianità dei lavoratori transitati dagli EE.LL. allo Stato.

La Suprema Corte ha motivato questo suo mutato orientamento – ricordiamo che in passato per ben tre volte aveva rigettato le tesi dell'Amministrazione – sulla base della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18 giugno 2007 che ha dichiarato pienamente legittima la norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 della legge finanziaria 2006. La Cassazione, infatti, afferma che la suddetta norma: "manifesta anzitutto nella sua formulazione un espresso intento di precisazione e chiarimento della portata della norma precedente e soddisfa quindi alla condizione che l'intervento interpretativo risulti palese ed esplicito".

Poiché in base al nostro ordinamento giudiziario, la funzione della Corte Suprema di Cassazione è quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ne consegue che la sentenza n. 511 ha definitivamente posto fine alla vertenza legale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa del personale degli EE. LL. transitato allo Stato, per effetto dell'art. 8 della L. 124/99, che, a seguito del mancato riconoscimento, economico e giuridico, dell'anzianità maturata nell'Ente locale di provenienza, aveva avviato con il supporto anche degli Uffici Legali delle Organizzazioni Sindacali Confederali, una vertenza, su tutto il territorio nazionale, approdata, dopo molte pronunce favorevoli dei giudici di I e II grado, al definitivo riconoscimento del diritto in questione anche da parte dei Giudici della Suprema Corte (tra le altre cfr. sent. n. 3356/05).

Successivamente, con la Finanziaria del 2006 (art. 1, comma 218, legge 266/05), è stata data una "interpretazione autentica" che in realtà ha modificato l'art. 8, comma 2, legge 124/99 la cui applicabilità era oggetto della vertenza nazionale.

La norma di cui sopra, di dubbia costituzionalità, a nostro avviso, e dei molti giudici sia di I che II grado, è stata, tuttavia, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza citata, ha rigettato tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in merito al comma 218 della Legge Finanziaria del 2006.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, altri giudizi pendenti in Corte di Cassazione sono stati sospesi e sono stati decisi dalla Suprema Corte con la sentenza che alleghiamo e che, per la verità, non affronta il vero nodo della questione: il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici sancito con chiarezza dall'art. 8, comma 2, legge 124/99.

La Cassazione, infatti, si limita ad allinearsi all'interpretazione della Corte Costituzionale, escludendo anche un possibile rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea, affermando in conclusione che il mutato orientamento del Collegio trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2007.

A questo punto, per quanto riguarda le situazioni giuridiche che si sono nel frattempo verificate, riteniamo di poter fornire le seguenti indicazioni:

1) Giudizi pendenti: per quanto riguarda quelli che sono stati decisi con sentenze passate in giudicato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse, le questioni devono ritenersi ormai definite.

2) Casi di soccombenza da parte del lavoratore e problemi circa la ripetibilità delle somme eventualmente percepite nelle more dei gradi di giudizio: abbiamo già chiesto la sospensione delle richieste di pagamento da parte dell'Amministrazione o in alternativa un piano di rientro rateizzato che tenga conto della retribuzione mensile del singolo. A questo proposito, il MPI ci comunicherà quanto prima se esiste o meno la disponibilità del Ministero dell'Economia nel trovare soluzioni più favorevoli per i lavoratori obbligati a restituire gli arretrati già percepiti.

3) Cause attualmente pendenti: fermo restando che decisiva è la volontà ultima del lavoratore in quanto ha sottoscritto uno specifico mandato legale, si sconsiglia di continuare a seguire la via giudiziaria, stante i precedenti sopra citati. Tutto questo per evitare l'ulteriore esposizione dei singoli lavoratori e delle strutture ad un inutile aggravio di spese legali e processuali.

La vicenda che abbiamo descritto ha trovato ora il suo compimento con la decisione della Suprema Corte di Cassazione che pur discutibile e contraddittoria, a nostro modo di vedere (vedi l'anomalia di una norma di interpretazione autentica approvata a distanza di 6 anni e dopo tre sentenze della Corte di Cassazione che aveva già detto come andava interpretato l'art. 8 della legge 124/99), ha di fatto impedito che i lavoratori trovassero soddisfazione alle loro pretese.

Un'ingiustizia, peraltro, rilevata anche in sede parlamentare, tanto che con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008) è stato previsto, all'art. 3, comma 147, che: "in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Inoltre, prima ancora della approvazione di tale norma, la stessa Camera dei Deputati per rafforzare l'impegno previsto con la legge, aveva approvato un o.d.g., fatto proprio dal Governo, con il quale "La Camera, considerato che nel testo della legge finanziaria all'esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali; impegna il Governo nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto."

Il legislatore ha preso quindi atto della palese ingiustizia della normativa del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 e, con legge successiva, ha imposto al Governo di riesaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA transitato in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola.

Per effetto di tale disposizione tutta la normativa di cui si tratta, e segnatamente l'art. 8, comma 2, della legge 124/99 e il comma 218 della Legge Finanziaria 2006, dovrà essere ridefinita in sede del prossimo rinnovo contrattuale relativo al biennio 2008-09, con finanziamenti ad hoc.

Ad avviso degli Uffici Legali della FLC Cgil, Cisl Scuola ed Uil Scuola, pertanto, la vertenza giuridica relativa al personale ATA ex EE.LL deve considerarsi conclusa sul piano legale, dal momento che i giudici delle due Corti superiori del nostro ordinamento, con pronunce seppur discutibili, hanno, comunque, deciso in senso sfavorevole ai lavoratori.

La Corte di Cassazione, peraltro, nella sentenza che alleghiamo, ha anche escluso, eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Europea poiché :"Dal confronto fra i principi espressi dalla Corte europea e le caratteristiche della norma introdotta con l'art. 1 comma 218 della legge 266/2005 emerge con chiarezza che il legislatore nazionale è restato entro i limiti consentitigli dalla Convenzione europea. Come precedentemente illustrato non vi è infatti alcun elemento che induca a ritenere la disposizione nazionale come esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso. Non si è trattato di una vicenda assimilabile a sostanziale diminuzione di una situazione patrimoniale già acquisita in precedenza, visto che la legge interpretativa garantisce in ogni caso i livelli retributivi già raggiunti".

Pertanto, non riteniamo, neanche sotto questo profilo, la sostenibilità della scelta di proseguire la vertenza nazionale fino a portarla innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Proseguiremo, invece, come già comunicato durante l'incontro del 20 febbraio al MPI, a sostenere i lavoratori per risolvere al meglio l'annosa questione del riconoscimento dell'anzianità pregressa che ormai da troppo tempo misconosce diritti a nostro avviso sacrosanti.

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