sabato 4 ottobre 2008

Atto CameraInterrogazione a risposta scritta 4-01178 presentata da
ANTONIO DI PIETRO martedì 30 settembre 2008, seduta n.057
DI PIETRO, DONADI e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.- Per sapere - premesso che: per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1o gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello stato; l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»; il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario; nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori; con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'articolo 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica» il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori; la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento dell'Alta Corte, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Cass. 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»; gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare: (a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; (b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico; (c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia); i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali; solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica/CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006); un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell'istruzione stesso -: quali siano le reali intenzioni del Governo in riferimento agli impegni presi con la legge Finanziaria per il 2008 rispetto al riesame della questione (articolo 3, comma 417), considerate che la legge che regolava il passaggio garantiva (articolo 8, comma 5) il trasferimento di fondi dagli enti locali al Ministero, contestualmente al passaggio del personale; se non si ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL. se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione, recentemente riaperta dalla citata ordinanza Cassazione 22260/08 e da un'analoga ordinanza del Tribunale di Milano sezione Lavoro depositata il 16 giugno 2008 che chiede la pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia europea. (4-01178)

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