lunedì 21 settembre 2009

Mi Manda RAI 3

Post n°500 pubblicato il 21 Settembre 2009 da exentilocali
Ho inviato la seguente mail alla Redazione di Mi manda RAI 3. Invito i Colleghi a far la stessa cosa quanto più possibile.

Gentile Redazione, segnalo l'ingiustizia perpetrata ai danni del Persoale ATA delle scuole transitato, ai sensi della legge 124/1999, dagli Enti Locali ai ruoli dello Stato.
Per effetto della citata legge, con decorrenza 1° gennaio 2000 tutto il Personale ATA dipendente dagli Enti Locali (Provincie e Comuni) sono stati transitati (senza alcuna possibilità di opzione) ai ruoli statali. La stessa legge, all'art. 8, prevedeva il totale riconoscimento, al passaggio, dell'intera anzianità maturata nel precedente ruolo.
Tale assunto veniva disatteso a seguito di un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali confederali stipulato nel luglio 2001, con conseguente inquadramento di circa 80.000 dipendenti in base allo stipendio in godimento al passaggio (notevolmente inferiore, a parità di anzianità, rispetto a quello statale).
Da quì trovava inizio una lunga trafila giudiziaria, su migliaia di ricorsi, che vedeva i lavoratori interessati prevalere anche in Cassazione, che riconosceva il diritto sancito dalla legge 124/1999 e condannava il Ministero della P.I. al giusto inquadramento ed al riconoscimento dei conseguenti miglioramenti economici.
Successivamente, all'atto dell'approvazione della legge finanziaria 2006, su proposta dell'On.le Santanchè veniva inserito un emendamento (il comma 218 dell'art. 1) di "interpretazione autentica" dell'art. 8 della più volte citata legge 124/1999 che, di fatto, calpestava ed annullava i diritti dei lavoratori.
DI conseguenza, a dieci anni di distanza dal passaggio allo Stato, oggi si presenta la seguente situazione:
1. Dipendenti che all'atto di approvazione della legge finanziaria 2006 avevano già una sentenza positiva passata in giudicato: questi lavoratori hanno avuto interamente riconosciuti i propri diritti, col giusto inquadramento e liquidazione degli arretrati spettanti;
2. Dipendenti che allo stesso momento, seppur vincitori in giudizio, non avevano ancora una sentenza passata in giudicato: questi lavoratori si ritrovano a dover restituire, con gli interessi, le somme già percepite, con danni incalcolabili sulle finanze familiari;
3 Dipendenti con ricorsi ancora pendenti, che saranno respinti a seguito del comma 218, art. 1 della finanziaria 2006, per sopraggiunto mutato orientamento della Corte di Cassazione.
La Corte Costituzionale, chiamata già nel giugno 2007 a decidere su eventuali vizi costituzionali dell'emendamento citato, si è espressa negativamente, ma pende tutt'ora una seconda istanza per incostituzionalità dello stesso comma, essendo il Governo (parte in causa nei giudizi) intervenuto direttamente e legislativamente al fine di garantirsi il favorevole esito giudiziario.
Nel frattempo, è stata adita anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, per dirimere definitivamente la questione.
Come si evince da quanto sopra, trattasi di una grossa porcheria che ha prodotto evidentissimi sperequazioni tra lo stesso personale, peraltro pesantemente penalizzato nei confronti di quello già statale, godendo di trattamento economico inferiore pur con una anzianità di servizio (nello stesso ruolo e con le stesse mansioni) di gran lunga superiore.
Scusandomi per la lunga, ma doverosa, premessa, chiedo a codesta Redazione, anche a nome di tutti i Colleghi d'Italia, un eventuale interessamento nelle prossime edizioni della trasmissione "Mi manda RAI 3", per portare a conoscenza dell'opinione pubblica la grave ingiustizia subita.
Ringrazione porgo i più distinti saluti.
Tommaso Elia Assistente Amministrativo ITC Corigliano Calabro

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