lunedì 21 novembre 2011

INTERVENTO DI VINCENZO LO VERSO AL CONVEGNO NAZIONALE SULLA SCUOLA TENUTOSI A LODI IL 21-11-2011

Alla C. a Giulia Rodano Responsabile Nazionale Dipartimento Cultura istruzione Italia dei Valori
On. Anita Di Giuseppe Italia dei Valori
Sen. Luigi Li Gotti Responsabile Nazionale Dipartimento Giustizia
On. Sergio Piffari Segretario Regionale Lombardia Italia dei Valori
Prof. Paolo Latella Responsabile Lombardia Dipartimento Cultura istruzione Italia dei Valori
Stefano d'Errico Segretario Nazionale Unicobas Scuola Alle OOSS Cgil –Cisl-Uil-Snals

Oggetto:il valore della legalità partendo dalla scuola pubblica

Buonasera a tutti,mi chiamo Lo Verso ,sono assistente tecnico e Coordinatore del Comitato Nazionale ata-itp ex enti locali ,sono qui per raccontarvi una delle più incredibili vicende giuridico - sindacali della storia Repubblicana: se pensavate, con i corollari della cosiddetta “Riforma Gelmini” d’aver visto tutto, in cinque minuti vi ricrederete. Questa ingiustizia è stata creata da chi ci ha governato in questi anni con la concertazione di tutti i Sindacati creando una disparità di trattamento ed una sottoretribuzione rispetto ai colleghi assunti dello Stato. La vicenda parte addirittura nel 1970: miracolo economico, FIAT 600 e, proprio nel 1970, nascono le Regioni – previste dalla Costituzione Repubblicana ma mai attuate – ed il governo, retto da Mariano Rumor, organizza le prime elezioni regionali. Subito dopo, nasce (o, meglio, s’aggrava) il problema delle competenze dei nuovi enti, che vengono ridistribuite dall’alto (Stato) o dal basso (Province). Le Province si trovano con un grave deficit di competenze, che potrebbe condurre alla loro sparizione, ed ecco l’Uovo di Colombo: il personale non docente (ATA) delle scuole superiori (solo dei Licei Scientifici e degli Istituti Tecnici non Industriali) passa alla dipendenza delle Province. Nel tempo, il personale scolastico provinciale giunge ad essere circa un terzo sul totale dei dipendenti provinciali: come si può notare, il problema delle Province – oggi così di moda – ha illustri ed antichi precedenti. La prima “grana” giunge dopo pochi anni: le Province assumevano per le scuola anche personale di 6° e, addirittura, di 7° livello definendoli “Assistenti Tecnici” (poi Assistenti di Cattedra) e Insegnanti Tecnico Pratici, con orario settimanale di 36 ore e privi di partecipazione ai vari organi collegiali. La causa, partita da Savona, poi al TAR, infine al Consiglio di Stato, terminò con la vittoria dei ricorrenti che ebbero – al pari dei colleghi degli ITIS – il riconoscimento del ruolo docente: le scuole, però – altra incongruenza fra le tante – non previdero mai i necessari posti nell’organico di diritto. Verso la fine degli anni ’90, soprattutto con il “Decreto Bassanini”, inizia il percorso dell’Autonomia Scolastica ed è evidente che non può esistere, in scuole “autonome”, personale proveniente da varie amministrazioni. Con la legge 124 del 1999 si giunge, infine, all’atteso “passaggio” (una necessità dell’Amministrazione – si rammenta – non richiesta dai lavoratori): art. 8, comma 2…omissis…a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. Insomma, la legge sembra chiara ma, le vicissitudini del governo di centro sinistra – Prodi, poi D’Alema, infine Amato – conducono al “pasticcio” sindacale del 2000, poiché il relatore della legge 124 si è “dimenticato” di segnalare che gli stipendi nello Stato sono un po’ più alti: art 3 comma 1: Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999…omissis… In sintesi, il concetto della legge 124/99 viene ribaltato: non è più l’anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l’ultimo stipendio percepito in Provincia a determinare l’anzianità, ai fini stipendiali, nello Stato! Cosicché, persone con 20 anni d’anzianità si vedono “retrocesse” a 2. Va bene che gli zeri non contano, ma…( Il tutto, quindi, è stato causato da un semplice “accordo sindacale” (Cgil-Cisl-Uil e SNALS firmavano un ‘accordo con l’Aran che, stravolgendo la ratio della L. 124/1999) Infatti, se nessuno avesse siglato accordi, il personale menzionato sarebbe stato trasferito (come sempre avvenuto nei casi di trasferimento d’Azienda) attraverso il meccanismo dell’art. 2112 c.c., cioè in modo normale e con ogni diritto maturato) Contro tale obbrobrio, da subito ci siamo attivati legalmente e migliaia di ricorsi sono stati presentati ai Giudici del Lavoro – la nuova normativa li ha sottratti ai TAR – che sentenziano, in larga parte, a favore dei lavoratori. La vicenda continua negli Appelli e, infine, approda in Cassazione. La Corte di Cassazione, dopo approfondita analisi, conclude che la legge 124 è preminente rispetto all’accordo del 2000 (peraltro, definito “provvisorio” anche dagli estensori) e dunque sentenzia, in modo univoco ed erga omnes, che i lavoratori hanno ragione. Tutto a posto? Colpo di scena. Per non dover metter mano al portafogli, il Governo Berlusconi, a fine 2005, inserisce nella finanziaria per il 2006 il comma 218:Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale…è inquadrato…sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999…E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Insomma, si torna a riproporre l’accordo del 2000, già ignorato dalla Cassazione ma con una postilla non da poco: si tratta di una “interpretazione autentica”, ossia il Governo pretende di dare una nuova “interpretazione” ad una norma di 6 anni prima! E la non retroattività delle norme? Spassoso, poi, il finale: chi ha già una sentenza definitiva, è fuori. “Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scurdammoc’e ‘o passato, salutamm’e paisà”. Il nostro grande Cavaliere ci ha abituati a questo ed altro. Partono i ricorsi alla Corte Costituzionale, l’evidenza del vulnus giuridico appare lampante, ma…qui c’è il gran “buco nero” di ben due sentenze della Corte Costituzionale sfavorevoli ai lavoratori (n°234 del 2007 e n°311 del 2009). Le motivazioni delle sentenze – le firme di mandato per l’Avvocatura dello Stato, è bene ricordarlo, sono una di Berlusconi e l’altra di Prodi – sono più fumose della nebbia in Valpadana. A pensar male, alcuni giudici della Corte Costituzionale andavano a cena dal Caimano…ma la questione pare fermarsi qui. Qualcuno, pensa: in Europa, cos’avranno da dire? Eh, ne hanno. Partono i ricorsi alla magistratura Europea – è bene ricordarlo, nel quasi silenzio nazionale: oramai tutti danno il personale ex Enti Locali per spacciato, il mondo finisce con la Corte Costituzionale – e, ironia della sorte, i magistrati europei (con ben due sentenze, Agrati e Scattolon) danno ragione ai lavoratori sentenziando, in breve, che la cosiddetta “interpretazione autentica” del Cavaliere era un semplice escamotage per non dover cacciar soldi. D’altro canto, abbiamo conosciuto bene personaggi come la Gelmini e Brunetta. Infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-Milano ) lo scorso 7 giugno, ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio,contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo,tale articolo dice chiaramente (l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative - retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.) La neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l’aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione. Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra,che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. Tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un’altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri)favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO)che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/ CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Detto questo, la Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il "cedente". Come si vede, lo stato italiano è stato pesantemente bastonato dalle due sentenze di ambito europeo e, poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l’esecutivo dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione. Ci sono voluti i pronunciamenti della corte europea dei diritti dell'uomo e della corte di giustizia dell'Unione Europea ma alla fine, sembra, che la questione degli ATA e ITP si stia avviando verso una conclusione positiva. Per conseguenza delle sentenze europee, la Corte di Cassazione comincia di nuovo a sentenziare a favore dei lavoratori, poiché ritiene preminente la giurisprudenza europea su quella nazionale. Infatti lo scorso 12 ottobre è stata depositata la sentenza n. 20980 della Corte di Cassazione con la quale vengono recepiti i principi stabiliti dalle corti europee e si dà indicazioni ai tribunali di 1° e 2 ° di tenere conto di questi principi nel formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli enti locali, transitati a forza tra i dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta l’anzianità di servizio pregressa. Adesso, cosa succederà? Ci sembra, a questo punto, che tutto il parlamento debbano prendersi carico della situazione ma non più a parole o a semplici ordini del giorno come quello approvato alla camera (Nella Finanziaria per il 2008, all'art. 3, comma 147, si preveda che, in sede di rinnovo contrattuale, sia “... esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”) E’ chiaro che, dopo tanta confusione, è necessario un intervento chiarificatore: il quale, però, non può prescindere dal riconoscere che – al termine del contenzioso giuridico – i lavoratori hanno visto riconosciuti i loro diritti. Sono dunque necessari due interventi: uno di natura giuridica e l’altro di natura economica. Giurisprudenza Dopo le sentenze europee, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 della Finanziaria 2005 sia abolito e, per contrappasso, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia che i lavoratori hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi. Interventi economici Dopo il comma 218, la situazione dei lavoratori ex EELL ha visto materializzarsi più situazioni, distinte secondo la maturazione dei percorsi giuridici, dal trascorrere del tempo e dalle nuove interpretazioni fornite dalla giurisprudenza europea: c’è chi ha una sentenza, positiva o negativa, passata in giudicato, chi è nell’attesa d’ulteriori gradi di giudizio, chi è andato in pensione con i trattamenti più disparati. Insomma, una Torre di Babele. Senza un intervento politico – seguendo solo la via giudiziaria – negli anni a venire matureranno una serie di sentenze, poi di ricorsi, fino alla cancellazione delle sentenze avverse, poiché la magistratura europea sentenzia erga omnes e senza ulteriori appelli Le situazioni più scabrose – da sanare subito – sono quelle dei lavoratori che avevano vinto in un grado di giudizio, s’erano visti riconoscere lo stipendio aggiornato e gli arretrati e poi – a causa del famigerato comma 218, oggi considerato un pateracchio giuridico in Europa – si sono visti richiedere indietro quei fondi: ci sono persone che sono state costrette ad ipotecare la casa, oppure andate in pensione con poche centinaia di euro il mese. Il primo intervento, quindi, deve bloccare le restituzioni e restituire – al più presto – quei fondi ai lavoratori. Subito dopo, sanare le incongruenze previdenziali derivanti dalla sciagurata vicenda. Subito dopo, bisognerà intervenire per aggiornare alle nuove interpretazioni giuridiche gli stipendi e, infine, provvedere a sanare il passato, ossia calcolare e pagare ai lavoratori gli arretrati compresi gli interessi giuridici dovuti. Siamo coscienti che le attuali condizioni economiche non sono certo le migliori ma ricordiamo anche che – in tempi di “vacche grasse” – invece di sistemare le questioni si preferì inventarsi arzigogoli giuridici come il “comma 218”. Perciò, se si tratterà di definire un percorso per mettere fine al problema siamo disponibili senza, però, dimenticare che noi, semplici lavoratori, “disponibili” (e pazienti) lo siamo dal 1999. Un ringraziamento particolare vanno ai nostri Avvocati cito per tutti l’avvocato Sullam di Milano e l’avvocato Zampieri di Venezia e alla decisione di parecchi lavoratori di difendersi fino in fondo Ringrazio i Dirigenti e i Parlamentari dell’idv che in questi anni ci hanno supportato presentando diverse interrogazioni parlamentari a sostegno della nostra situazione e l’invito nel contempo a proseguire al nostro fianco ad presentare in parlamento ,al Ministro Monti ,al Ministro Profumo delle proposte politiche per la definizione di questa ingiustizia . Ringrazio il prof. Latella il nuovo coordinatore idv della Lombardia per l’opportunità che ci ha riservato in questo Convegno. Grazie per l’attenzione.
Lodi 21-11-2011
Comitato Ata-itp ex enti locali Vincenzo Lo Verso Cell 3497293449

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivolgerci a un legale o aspettare che il governo prenda provvedimenti per tutti noi poveretti!!!!!

Anonimo ha detto...

Da aspirante giurista, figlio di ATA, vorrei aggiungere quanto segue. Il problema dell'interpretazione autentica del comma 218, a cui si riferisce il Sig. Lo Verso - che con l'occasione ringrazio -, è in realta un problema abbastanza tecnico-giuridico. Questo perchè il comma 218, pur definendosi esso stesso, d'interpretazione della disposizione di cui al comma 2, art 8 della legge 124/99, in realta è una disposizione cosiddetta innovativa(cosi è chiamata in diritto), cioè una disposione che inserisce una nuova previsione e che pertanto non è, nè interpretativa nè retroattiva. Infatti, anzichè, stabilire il significato letterale più idoneo tra i possibili(questa è la funzione dell' interpretazione autentica), il comma 218 non fà altro che recepire e riprodurre l'accordo del 2000 tra ARAN e Sindacati, elevando praticamente quell'accordo, ad atto avente la stessa forza della legge; atto che già dai suoi albori era sconveniente per gli ATA. Tutto ciò per salvare le casse dello Stato. Gli effetti sono delle illegittimità palesi: 1- Si è violato il principio generale dell'irretroattività della legge ordinaria(retroattiva può essere dunque solo la legge che intepreta, ma che lo fa sul serio, secondo precisi criteri!); 2- Si violata l'indipendenza della magistratura, in quanto, con questo teatrino legislativo, c'era il chiaro intento di incidere sulle decisione dei Tribunali che stavano dando ragione agli ATA. Rispetto al punto 2, sono rimasto colpito da come la Corte Costituzionale non ne abbia tenuto conto, visto che la stessa Corte Costituzionale ha sentenziato (sent. 374/2000) che sono legittime le sole disposizioni interpretative - dice la Corte - "ove risulti che l'intento legislativo non è la correzione concreta dell'attività giurisdizionale". Se ne deduce che le leggi non vanno fatte per orientare o cambiare delle sentenze che potrebbero sfavorire lo Stato! Meno male che le sentenze europee hanno smascherato questa deplorevole attività legislativa dello Stato. Nella speranza di averla vinta, porgo lieti saluti. Emanuele

Anonimo ha detto...

sono d'accordo con il Sig. Vincenzo Lo Verso: considerato i tempi di crisi solo una soluzione politica dignitosa che abbia contezza della situazione reale del problema annoso degli Itp e Ata ex.ee.ll.può dare un'equilibrata soluzione al ns. problema.

Anonimo ha detto...

riprendiamoci quello che gia nostro