venerdì 16 dicembre 2011

NOTA OPERATIVA DELL'AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso,
le allego la domanda di ricostruzione della carriera da pubblicare nel sito Angolo Ata.

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.


La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.



LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.



Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:


a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;


c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.



Come Le avevo detto, ho conferito anche con l'avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno "perso" le cause a seguito del "famigerato" comma 218.



In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l'azione diretta dei lavoratori è decisiva.



La prego di pubblicare anche la presente mail sul blog "Angolo Ata".



Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam


2 commenti:

Anonimo ha detto...

Egr. Avv. SULLAM sono un coll.re scol.co appartenente agli ex enti locali che ha ottenuto la temporizzazione, ho 29 anni di servizio (comune/stato) e la mia fascia di retribuzione è la 21. Come devo comportarmi in merito alla questione del riconoscimento degli anni di servizio presso gli enti locali ? Cambia qualcosa se ho già ottenuto la temporizzazione ? Premetto, cmq, che attualmente sono in causa e ho già perso in primo e secondo grado di giudizio. Nel ringraziarla anticipatamente dell'interessamento, si inviano Distinti Saluti.

Anonimo ha detto...

con la temporizzazione ti hanno fregato 8 anni
chiamami al 3497293449
o scrivimi vincenzoloverso@tiscali.it

e fai comunque, anche se sei ancora in giudizio la richiesta ricostruzione di carriera......
enzo