Testo inviato dal Collega Vincenzo LOVERSO
TESTO INTERROGAZIONE
Giovedì 19 giugno 2008 -Comm. VII VII Commissione - Resoconto di giovedì 19 giugno 2008 INTERROGAZIONI Giovedì 19 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza. La seduta comincia alle 9. 5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni. Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate. Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Paola GOISIS (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che osserva essere articolata e complessa, a dimostrazione di quanto sia stata necessaria l'istituzione del nuovo Ministero della semplificazione finalizzato a snellire l'attuale giungla legislativa. Aggiunge, altresì, che il trasferimento del personale in oggetto dagli enti locali allo Stato ha comportato una revisione della retribuzione stipendiale, in base alla quale tali lavoratori sono ora chiamati a restituire quanto ricevuto negli anni pregressi. Tale situazione va ad incidere sui già bassi stipendi di tali lavoratori e crea altresì una disparità di trattamento con il personale che permane in servizio presso gli enti locali, con una evidente lesione dei diritti del personale in oggetto. Valentina APREA, presidente, condivide la posizione espressa dall'interrogante, chiedendo pertanto al rappresentante del Governo che si impegni presso il Ministero dell'economia affinché la situazione di difficoltà in cui versano i lavoratori della scuola coinvolti dal trasferimento suddetto trovi soluzione, bloccando la richiesta di restituzione delle somme ricevute. Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, esprime piena condivisione delle posizioni espresse dalla presidente della Commissione. Si impegna pertanto a farsi parte diligente presso il Ministero competente nella direzione sopra auspicata. Valentina APREA, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. La seduta termina alle 9.30. ALLEGATO 2 Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate. TESTO DELLA RISPOSTA Dopo la prima pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione è ritornata sulla vexata quaestio (cfr. ex multis n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ribadendo che l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l'intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali. Inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, ha chiarito che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d'azienda (ovvero di ramo d'azienda) trasfusa nell'articolo 2112 del codice civile, richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni. Per altro verso, a fronte di ulteriori dubbi di costituzionalità del complesso normativo adombrati sulla base del richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e desunti dall'articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione (cfr: di recente Corte costituzionale sentenze n. 348 e 349 del 2001), la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina regolante l'inquadramento dei lavoratori è funzionale «all'esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all'origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità, del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico» e che l'interpretazione autentica non era finalizzata ad incidere sull'esito delle controversie in corso. È infine intervenuto l'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124». Ultimamente, con nota dell'8 maggio 2008, la competente Direzione generale del Ministero ha avviato apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008. Le risultanze di tale rilevazione, una volta acquisite, costituiranno oggetto di valutazione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per eventuali indicazioni al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.
mercoledì 25 giugno 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Non ci siamo cari De Cristoforo e Rosanna Liuni etc.Perchè i soldi o si prendono tutti o nessuno eccetto quelli andati in giudicato,come dice il 218.l'art.3 comma 147 non dice quello che voi affermate,cioè che che contano solo gli anni fatti nelle scuole,contano tutti gli anni fatti nell'ente locale,CAPITO!!!!.
UNA SOLUZIONE EQUA IO CE L'HO.PARLIAMONE.
OTTORINO MUGNAI LIVORNO
Posta un commento