mercoledì 21 ottobre 2009

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI È DICHIARATA MANIFESTATAMENE INCOMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLE QUESTIONI SOLLEVATE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO CON ORDINANZA DEL 16 GIUGNO 2008 DEL GIUDICE MASCARELLO.

SI RIPUBBLICA L’ORDINANZA DEL GIUDICE MASCARELLO.

Il Giudice Unico, Dott.ssa Mascarello, in data 16 giugno 2008, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.234, lett. a), Trattato U.E. per ottenere una valutazione ai fini dell’applicazione o meno da parte del Giudice Nazionale delle disposizioni del comma 218, art. 1 della legge n. 266/2005. I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali - alla data di passaggio nei ruoli dello Stato (1.1.2000) e quindi dell’esatto inquadramento stipendiale nonché delle differenze stipendiali maturate, sono stati promossi dagli avv.ti Amata, Guarisco, Martignoni e Polizzi del foro di Milano. L’ ordinanza, ampiamente motivata da una relazione di c.a. 7 pagine che evidenzia tutti i fatti verificatisi dallo 01.01.2000 ad oggi, è stata emessa previa sospensione delle cause riunite nn. 6351 + 6400+ 6551+6554+6668/2005. Con la detta ordinanza, il Giudice chiede alla Corte di Giustizia Europea quanto segue:“ a) se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale- in particolare - da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli da essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;b) se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anzicchè come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;c) se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell’uno e/o nell’altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del possesso come “equo”, il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l’applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice, che in sua mancanza le avrebbe accolte, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;d) quali siano, in via indicativa, i “motivi imperiosi di carattere generale” idonei a giudicare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a) b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di effetti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;e) Se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha \fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618,677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di “governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata”, l’emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;f) Se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i “motivi imperiosi di carattere generale” che - a processo pendente ed in deroga al principio di ‘uguaglianza delle armi nel processo’ - potrebbero giustificare l’emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l’esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.”Leonardo Donofrio di IUniScuola (nella foto) suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell’inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI È DICHIARATA MANIFESTATAMENE INCOMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLE QUESTIONI SOLLEVATE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO CON ORDINANZA DEL 16 GIUGNO 2008 DEL GIUDICE MASCARELLO.

Quando è successo? Grazie!

Anonimo ha detto...

ORDINANZA DELLA CORTE ( Quinta Sezione ) 3 ottobre 2008 - Procedimento C-287/08
" Domanda di pronuncia pregiudiziale - Assenza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte "
Roberto DE CRISTOFARO