INTERPELLANZA INVIATA DAL COLLEGA GINO TEMPESTOSO
Atto n. 4-01064 Pubblicato il 29 gennaio 2009 Seduta n. 137 ADERENTI , RIZZI , VALLI , MARAVENTANO , PITTONI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Premesso che: per effetto delle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con decorrenza 1° gennaio 2000, dai comparto enti locali ai ruoli dello Stato; l´articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 prevedeva che fosse riconosciuta "ai fini giuridici ed economici l´anzianità maturata presso l´ente locale di provenienza"; invero, il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale sono state stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto al detto personale ATA e ITP l´anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l´ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un differente contenzioso giudiziario; le numerose sentenze di primo grado e d'appello succedutesi negli anni seguenti hanno dato ragione ai lavoratori ricorrenti; persino la Corte di cassazione, nel 2005, si pronunciava in favore dei lavoratori; ciononostante, con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forma di "interpretazione autentica" il Governo ribadiva la correttezza del metodo del "maturato economico" come sistema di computo dell´anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l´immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado; la Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del giugno 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006 sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di cassazione ha nuovamente chiesto all´Alta Corte, sollevando eccezione di incostituzionalità del citato comma 218 dell´articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in riferimento all´articolo 117 della Costituzione nonché dell´articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali (Cass. n. 22260/08), ipotizzando, peraltro, un'intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: "la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell´amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie"; gli esiti della cosiddetta "interpretazione autentica" sono stati a dir poco disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori, sia perché si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale, sia perché molti dei cosiddetti transitati si ritrovano a dover restituire le somme percepite, il che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; risulta agli interroganti che ì fondi necessari al riconoscimento dell´anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 1999 citata in premessa sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dei dipendenti degli enti locali, si chiede di sapere: quale sia l´opinione in merito all´opportunità di procedere ad una ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo Stato, con l´inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non considerato dai singoli uffici provinciali dei Ministero; se corrisponda al vero che solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio, quando, invece, tale cifra avrebbe potuto agevolare il corretto inquadramento del personale transitato; se i Ministri in indirizzo non condividano la necessità di predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori, in attesa della pronuncia dell´Alta Corte, sollecitata dall´ordinanza della Corte di cassazione n. 22260/08 citata in premessa e da un'analoga ordinanza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro depositata il 16 giugno 2008.
mercoledì 11 febbraio 2009
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