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Post n°618 pubblicato il 04 Dicembre 2009 da exentilocali
QUESITO URGENTE che invio ai Coordinatori Nazionali ed ai colleghi tutti.
Un dubbio atroce mi tormenta il cervello nel difficile intento di cercare di capire qualcosa circa la nostra disgraziata situazione.Mi spiego:Facendo esercizio di equilibrismo tremendo fra i mille quiz per accedere alla seconda posizione economica, mi sono accorto che la TEMPORIZZAZIONE non è altro che un istituto normativo che serve a garantire provvisoriamente una retribuzione uguale o quasi a quella in godimento nei casi di passaggio da un ruolo all’altro ed è propedeutica al definitivo inquadramento mediante RICOSTRUZIONE DI CARRIERA con relativo riconoscimento del servizio prestato in precedenza.Solo che la prima si applica automaticamente mentre la seconda si attiva a domanda dell’interessato entro dieci anni dall’assunzione in ruolo.Noi siamo fermi al primo passaggio e di questo si è discusso fino ad ora sia in sede legislativa sia in sede giudiziaria.D’altronde i sindacati e l’ARAN hanno sempre detto che la temporizzazione ci veniva applicata al fine di garantirci la retribuzione al momento del passaggio.Nel Decreto Interministeriale 5 aprile 2001 di recepimento del famoso accordo sindacati MIUR del 20 luglio 2000, si legge:art. 3 - comma 1: I dipendenti, di cui all’articolo 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata Tabella B, con le seguenti modalità.Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle allegata nella Tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999L’eventuale differenza.è corrisposta ad personam, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendialeNaturalmente se non viene richiesta la ricostruzione di carriera perché al dipendente più favorevole la predetta temporizzazione.Nell’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 3 c’è ancora scritto:l’inquadramento definitivo , nei profili professionali della scuola, del personale di cui al precedente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.Quindi l' INQUADRAMENTO DEFINITIVO è un passaggio previsto dal decreto e non può consistere se non nella RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.Infatti sarebbe assurdo negare questo istituto normativo contrattuale solo ad alcune categorie di personale.Anche il famigerato comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006 dà un interpretazione autentica per l’inquadramento al momento del passaggio (TEMPORIZZAZIONE) ma non esclude il secondo passaggio (RICOSTRUZIONE DI CARRIERA); noi l’abbiamo escluso nell’animus!Ancora, rileggendo il decreto collettivo di passaggio allo Stato, ove compare il mio nome, emesso dal Provveditore agli Studi Lecce del 15/12/99 per i dipendenti della stessa Provincia, trovo scritto:art. 2 Al personale predetto è attribuito il trattamento economico fondamentale in godimento, a fianco di ciascuno indicato, salva la successiva valutazione, ai fini giuridici ed economici, del pregresso servizio presso l’Ente Locale di dipendenza.Il contenzioso che ci riguarda è stato sollevato per il primo inquadramento temporizzato che noi avremmo voluto subito (01/01/200) ricomprendente tutto il servizio prestato presso l’Ente Locale, omettendo la dovuta successiva domanda di ricostruzione?Se così fosse qualcuno sta barando ed i termini entro cui esercitare il predetto diritto sarebbero per scadere (31/12/2009).Chi sa rispondermi?Antonio Mighali da Lecce
sabato 12 dicembre 2009
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