Si richiama all´attenzione dei colleghi di contattare i vostri avvocati in quanto la legge di stabilità ha cambiato il procedimento civile (estinzione dei processi) bisogna presentare istanza di trattazione d´interesse del procedimento.Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell´interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all´articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
vedi link
http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/21/misure-straordinarie-per-la-riduzione-del-contenzioso-civile-pendente-innanzi-alla-corte-di-cassazione-e-alle-corti-dappello-istanza-ex-art-26-della-legge-1832011-estinzione-dei-processi/
lunedì 23 gennaio 2012
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