mercoledì 25 gennaio 2012
VERTENZA ATA / ITP EX EE. LL.-ISTRUZIONI
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Sentenza Agrati) lo scorso 7 giugno, (definitiva dal 28 novembre 2011),ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo.
La Corte di Giustizia Europea (Scattolon) ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti invitando il giudice italiano a verificare se questo fosse avvenuto.
Quindi tutto il personale ATA-ITP provenienti dagli EX ENTI LOCALI, sulla base delle sentenze sopra citate potranno riaprire tutti i casi di giudizio.
Invitiamo ancora una volta ,chi non lo avesse ancora fatto, di presentare una richiesta di nuova ricostruzione di carriera .
http://comitatonazionaleataitpexentilocali.files.wordpress.com/2012/01/domanda-ricostruzione-di-carriera.doc
Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.
Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.
LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.
Ciò detto, comunichiamo altresì quanto segue:
a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali,le Corti d'Appello o la Cassazione.
Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale.
Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.
b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;
c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.
Pertanto,dopo che avete trasmesso la nuova richiesta di ricostruzione e ricevute le cartoline di ricevimento,con la vostra documentazione (sentenze negative,decreto temporizzato emesso a suo tempo,cud 2000-cud 2001 lettera di interruzione prescrizione) contattate un avvocato di vostra fiducia.
Come Comitato Nazionale consigliamo a tutti quelli che lo vorranno gli avvocati vincitori in Europa che si sono resi disponibili a tutelare i colleghi da qualsiasi parte d’Italia
AVVOCATO ISACCO SULLAM
Corso di Porta Vittoria, 32 – 20122 Milano Tel. 02.55.19.37.59 – 02.55.18.55.58 – Fax 02.54.54.142 - E-Mail: avpop@tin.it
Zampieri Avv. Nicola
P.za Statuto 25,36015 Schio (VI) Tel:0445528161-04455238 47-0445 52 89 07fax: 0445 50 33 96 Secondo Studio corso Palladio, 40 36100 Vicenza E-mail: zampieri@venetoavvocati.it
Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
349/7293449 E-mail: vincenzoloverso@tiscali.it
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