lunedì 23 gennaio 2012

RISPOSTA GOVERNO INTERPELLANZA URGENTE 2/01291 ANITA DI GIUSEPPE IDV


Svolgimento di interpellanze urgenti.

(Problematiche relative al riconoscimento dell´anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato - n. 2-01291)

PRESIDENTE. L´onorevole Di Giuseppe ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01291,
concernente problematiche relative al riconoscimento dell´anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato (vedi l´allegato A - Interpellanze urgenti).

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, la situazione che vado a rappresentare parte addirittura negli anni Settanta quando il personale ATA delle scuole superiori e gli insegnanti tecnico-pratici erano alle dipendenze delle province.
Pochi anni dopo le stesse province cominciarono ad assumere, per la scuola, anche personale di VI e di VII livello, con la definizione di assistenti tecnici ed insegnanti tecnico-pratici con orario settimanale di 36 ore.

C´è stato anche in seguito il riconoscimento da parte del TAR del ruolo docente ma le scuole non hanno previsto nell´organico di diritto i posti necessari proprio per questo inserimento nel ruolo.
È accaduto che con la legge n. 124 del 1999 oltre settantamila lavoratori ausiliari, tecnici e amministrativi e insegnanti tecnico-pratici sono transitati con effetto dal 1o gennaio del 2000 dal comparto enti locali, quindi le province, ai ruoli dello Stato.
Quindi con la legge n. 124 del 1999 avviene questo passaggio: dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato.
La legge dice che a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici sia l´anzianità maturata presso l´ente locale di provenienza, in questo caso la provincia, sia il mantenimento della  sede in fase di prima occupazione e in presenza della relativa disponibilità di posto.
Fin qui possiamo dire, sottosegretario, che il cielo è sereno per questi lavoratori. Ma nel 2000 viene ribaltato tutto. Infatti, tutto quanto è stato definito dalla legge n. 124 del 1999 ad un tratto non è più valido, perché non è più valida l´anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l´ultimo stipendio percepito in
provincia a determinare l´anzianità.
Purtroppo, personale con vent´anni di servizio prestato con serietà e competenza si vede trasferito in
una categoria inferiore.
Bisogna tener presente che secondo il meccanismo del codice civile il personale interessato sarebbe stato
trasferito con ogni diritto maturato.
Di conseguenza, gli interessati si sono attivati legalmente e ci sono state migliaia di ricorsi
presentati ai giudici del lavoro, i quali (non tutti ma in gran parte) hanno sentenziato a favore di questi lavoratori.
La vicenda è arrivata anche in Cassazione e la stessa Corte, dopo avere approfondito tale questione, ha concluso che la legge n. 124 del 1999 è preminente rispetto all´accordo del 2000 e dunque ha sentenziato che questi lavoratori in effetti hanno ragione.
A questo punto pare che il problema sia risolto, ma c´è di nuovo un «ma». Alla fine del 2005 il Governo Berlusconi inserisce nella legge finanziaria 2006 il comma 218 all´articolo 1. Esattamente, in base a quest´ultimo, il comma 2 dell´articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale è inquadrato sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all´atto del trasferimento da un´ amministrazione all´altra con l´attribuzione stipendiale di un importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.
È fatta salva l´esecuzione dei giudicati formatisi alla data in vigore della legge. Viene riproposto, quindi,
integralmente l´accordo del 2000, ignorato dalla Cassazione, con la nota dell´interpretazione autentica (è tutto dire quando si parla di interpretazione autentica).
Il Governo cioè pretende di dare un´interpretazione autentica ad una norma di sei anni prima.
Vorrei ricordare, sottosegretario, che la Corte europea dei diritti dell´uomo lo scorso 7 giugno ha sentenziato che l´applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, che può essere anche legittima, in linea di principio contrasta con l´articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto ad un processo equo.
Cosa dice chiaramente questa articolo della Convenzione? Non consente allo Stato di emanare leggi interpretative retroattive per ottenere sentenze favorevoli nei processi in cui l´amministrazione statale sia parte in causa.
Quindi la Corte europea dei diritti dell´uomo a tutti gli effetti ha affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell´equo processo e della parità delle armi nel processo stesso, proprio come è successo ai lavoratori ATA ex enti locali.
Quindi, gli esiti di questa fantasmagorica interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela del diritto dei lavoratori. In particolare, si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità ed identico profilo professionale.
Poi c´è stato un danno economico che si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell´importo pensionistico, e questo è grave.
Molti dei lavoratori transitati nei ruoli dello Stato, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori.
Ebbene, con l´interpellanza urgente in esame noi dell´Italia dei Valori chiediamo quali siano le intenzioni del Governo in riferimento alla problematica che ho appena descritto e se il Governo non ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell´articolo 1 della legge n. 266 del 2005, che è l´unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali.
Infine, chiediamo se il Governo non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione
delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione di tale questione, che è veramente datata, perché è partita negli anni Settanta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l´istruzione, l´università e la ricerca, Elena Ugolini, ha facoltà di rispondere.

ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l´istruzione, l´università e la ricerca. Signor Presidente, mi scusi, sono emozionata perché è la prima volta che vengo in aula. Mi scuso anche per il ritardo ma ero impegnata a Napoli, insieme ai Ministri Profumo e Barca, sul Piano di sviluppo del sud, con il Commissario europeo, quindi non sono riuscita ad arrivare prima.
Ho fatto di tutto per esserci perché capisco che è un punto importante e sensibile.
Il Governo ha più volte riferito in Parlamento sulla questione posta dall´onorevole interpellante relativa al personale ATA ed insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato a norma dell´articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
Come è noto, le modalità di inquadramento del personale in questione nei ruoli statali hanno dato luogo ad una rilevantissima mole di contenzioso, derivante dalla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali.
Le principali questioni sollevate in sede di contenzioso - in particolare per quello che concerne le peculiarità del contratto del comparto degli enti locali ed il raffronto con quello del comparto scuola - riguardavano: la disparità di trattamento, l´anzianità di servizio, i rapporti tra l´articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l´accordo collettivo del 20 luglio 2000, il trasferimento allo Stato «a costo zero», la presunta violazione dell´articolo 2112 del codice civile.
Poiché diverse decisioni della Corte di cassazione non avevano risolto tutte le questioni sollevate, si pervenne al convincimento che l´unico rimedio esperibile fosse rappresen tato da un intervento a carattere legislativo. Con l´articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), il legislatore fornì l´interpretazione autentica dell´articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
Detta norma prevede che il personale in argomento «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all´atto del trasferimento, con l´attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell´inquadramento.
L´eventuale differenza tra l´importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l´esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Parte della giurisprudenza, tuttavia, ha dubitato della legittimità costituzionale di tale norma interpretativa. Della questione, pertanto, è stata investita la Corte costituzionale che, con sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La questione medesima viene ora riproposta a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo che ha censurato la norma di interpretazione autentica e ha ravvisato la violazione dell´ articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali.

Va peraltro evidenziato che le modalità di inquadramento del personale trasferito dagli enti locali allo Stato, oltre che dalla Corte costituzionale, sono state esaminate anche dalla stessa Corte di giustizia europea per altre censure. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all´amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione dell´articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, con relazione n. 6559 del 5 agosto 2011 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell´economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e all´Avvocatura generale dello Stato, ha richiesto di interporre appello alla Grande camera avverso la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo del 7 giugno 2011.

La richiesta del Governo italiano di rinvio del caso presso la Grande camera non è stata accolta e la rappresentanza permanente d´Italia presso il Consiglio d´Europa ha invitato il Governo a presentare le proprie osservazioni sull´equa soddisfazione entro la data del 9 gennaio 2012, come stabilito dalla cancelleria della Corte europea.

Con note del 3 e del 4 gennaio 2012, il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha dato riscontro a detta richiesta. Quindi, la richiesta è stata inviata da parte del Ministero alla cancelleria della Corte europea.

L´interpellante chiedeva quali siano le intenzioni del Governo in ordine alla necessità di intervenire abrogando il comma 218 dell´articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e come ci si comporterà rispetto al possibile blocco delle riscossioni delle somme dovute dai lavoratori.

Ci sarà spazio per riprendere queste domande, che comportano ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. L´ onorevole Di Giuseppe ha facoltà di replicare.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio, non siamo completamente soddisfatti, però, lei ha terminato la sua replica dicendo che, comunque, la situazione sarà rivisitata.

Non ci preoccupiamo della sua emozione - è normale -, l´importante è che, poi, però, si arrivi a fatti concreti, perché è la concretezza che interessa.
Signor sottosegretario, è evidente che dopo tanta confusione, ricorsi, sentenze, bisogna assolutamente giungere ad una soluzione.

A nostro avviso occorrono due interventi, uno di natura giuridica e l´altro di natura economica, perché questi lavoratori hanno il diritto sacrosanto che venga loro riconosciuta un´anzianità per intero. Loro hanno veramente prestato il servizio e tutta questa situazione degli enti locali è stata causata proprio da quel comma 218.

Che cosa è successo? C´è stata una situazione altalenante con percorsi giuridici a volte positivi e a volte negativi. Esistono, infatti, sentenze positive, ma anche negative, che riguardano questa situazione e, inoltre, c´è chi è in attesa di ulteriori gradi di giudizio; purtroppo, per chi è andato in pensione si tratta di avere trattamenti che sono fra i più disparati.

Signor sottosegretario, capite anche voi che occorre assolutamente un intervento del Governo, anche perché negli anni a venire ci saranno altre sentenze, ma sicuramente altri ricorsi.

Le situazioni più difficili sono quelle dei lavoratori che hanno vinto un grado di giudizio,  si erano visti riconoscere degli stipendi aggiornarti ed anche gli arretrati, ma poi, a causa di questo comma 218, si sono visti richiedere addirittura le somme che avevano ricevuto.

A nostro avviso, la soluzione potrebbe essere questa che le suggeriamo: dopo aver provveduto a stilare un´anagrafe dei lavoratori transitati dagli enti locali allo Stato, basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio, rilasciato proprio dall´ente di provenienza, la provincia ma anche il comune, dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, anche differenziando il servizio prestato nella scuola da ciascun lavoratore da altri eventuali servizi svolti in profili professionali diversi, che potrebbero essere valutati anche in maniera diversa.

La soluzione c´è, signor sottosegretario, bisogna avere soltanto la volontà di cercarla e di trovarla. Credo che debba essere trovata una soluzione seria e equa a questa situazione per i lavoratori, anche quelli che ne hanno fatto richiesta; i lavoratori conoscono la difficile situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, però non è neanche giusto che siano solo i lavoratori a pagarne sempre le conseguenze.
Questa categoria attende chiarezza dal 1999 ed è ora di farla questa agognata chiarezza. Credo che essi la meritino anche, poiché all´inizio ho già ricordato che questa situazione è partita dal 1970.





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