sabato 10 novembre 2007

INTERPELLANZA PARLAMENTARE ON. SATTA

ATTO CAMERA
INTERPELLANZA 2/00801
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 230 del 24/10/2007
Firmatari
Primo firmatario: SATTA ANTONIO
Gruppo: POPOLARI-UDEUR
Data firma: 24/10/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 24/10/2007
Stato iter: IN CORSO


Atto Camera

Interpellanza 2-00801
presentata da
ANTONIO SATTA
mercoledì 24 ottobre 2007 nella seduta n.230


Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

con atto n. 2-00332, presentato dall'interpellante, in data 30 gennaio 2007, è stata rappresentata la situazione dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali;

come è noto, la legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce, in primo luogo, all'articolo 8, che il «personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato», ed, inoltre, che lo stesso personale, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, alla data di entrata in vigore della presente legge», è «trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» e garantisce al personale trasferito il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;

successivamente, i Provveditori agli studi hanno adottato i vari decreti, con i quali si è disposto il passaggio nei ruoli dello Stato di detto personale. Conseguentemente i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti, e mantenuti in servizio presso la medesima scuola. La stessa amministrazione statale ha, però, riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore, sulla base del «maturato economico»;

la Corte di cassazione, a sua volta, ha ribadito, in più sentenze, il diritto del personale ATA - ex enti locali al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la sentenza della Corte costituzionale, n. 234 del 2007, emessa il 18 giugno 2007, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da moltissimi tribunali, dalle Corti d'Appello e dai Sindacati, del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006;

la sentenza sopra citata riconosce, inoltre, alla pubblica amministrazione il potere legislativo di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, nonostante il potere giurisdizionale si sia definitivamente espresso sul riconoscimento agli ATA ed agli ITP dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, mettendo, in tal modo, la parola «fine» al contenzioso a livello giurisdizionale, e cancellando, in un solo colpo, le sentenze dei Tribunali, delle Corti d'Appello e di tutte le sezioni della suprema Corte di Cassazione, che si sono espresse in favore del personale ATA -:

quali iniziative e misure, anche urgenti, il Ministro interpellato intenda adottare, alla luce della sentenza di cui sopra, affinché sia ripristinato il diritto dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali, riconoscendo l'intera anzianità giuridica ed economica, maturata presso l'ente di provenienza, ponendo, in tal modo, fine ad uno stato palese di ingiustizia sociale;

quali iniziative intenda assumere al fine di abrogare il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

(2-00801)«Satta».

Nessun commento: