mercoledì 14 novembre 2007

NOTA DEL DSGA SCAFETTA

OGGETTO: Legge 124/99 –art.8 – Trasferimento di personale scolastico ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato. Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18.06.2007.


La sentenza in oggetto ha affermato la legittimità del comma 218 della legge finanziaria 2006.
Il comma 218 aveva interpretato a sua volta una precedente legge ( 124/99, art.8, comma 2), il cui significato letterale e giuridico non era mai stato messo in dubbio da nessuno dalle due parti in causa ( lavoratori della scuola ex Enti Locali/Avvocatura di Stato), ricordando che il contendere verteva unicamente se un accordo OO.SS./Aran (20.7.2000) potesse semmai superare una legge dello Stato (124/99).

E' opportuno precisare che:

1) L'applicazione del comma 2) dell'art.8 della legge 124/99 (inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio) avrebbe consentito una parità di trattamento economico a lavoratori della scuola statale italiana uguali in tutto e su tutto il territorio italiano (da sud a nord, comprese le isole e le regioni a statuto speciale), così come prevede la nostra Costituzione;
2) L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, ( inquadramento sulla base del maturato economico al 31.12.1999), consentirà trattamenti economici diversi a lavoratori della scuola statale italiana uguali in tutto, e tra ATA/ITP;
3) Il 1° comma dell'art. 9 dell'accordo 20.7.2000, (accordo cui la stessa Corte Costituzionale ne ricorda la validità), laddove stabilisce che " A decorrere dal 1.1.2000 al personale trasferito si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26.5.1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste". Il CCNL 26.5.1999 prevede due possibilità ai fini dell'inquadramento economico : a) maturato economico (temporizzazione), b) riconoscimento dei servizi,e dove il dipendente ha diritto a quello più favorevole Due istituti di inquadramento differenti tra loro dove uno esclude l'altro, previsti fin dal dal DPR 399/88 e mai nessuno si è sognato di impugnare o ancora meglio di interpretare, data la chiarezza della lingua italiana;
4) L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, stabilisce che il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1999 è costituito dallo stipendio, retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità,ove spettanti, previsti dai CCNL del comparto enti locali. Dette indennità non essendo stati specificati da un successivo accordo Aran/OO.SS.(sic.)!, si presumono da riferire a tutte quelle percepite e pensionabili;
5) (1)L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, tra le tante assurdità il caso di un dipendente (il sottoscritto) che passa da una retribuzione annua lorda di € 15.331,76 al 31.12.1999 (dipendente Ente Locale) a € 11.243,46 (dipendente dello Stato), con conseguente arretramento dell' anzianità di servizio da 30 anni a 15 anni (esempio estensibile a tanti altri casi), rispetto a chi (estensibile ad altri casi) con cinque anni di anzianità di servizio ne sono stati riconosciuti 15;
6) Un luogo comune da sfatare: mancata copertura finanziaria (la legge prevedeva la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, relativi al personale trasferito, con passaggio allo stato in modo graduale).Con l'acquisizione dell'autonomia (1.9.2000) da parte delle scuole, scaturì la necessità di trasferire il personale ata tutto e subito (1.1.2000). Perché devono pagare questi lavoratori della scuola per colpe altrui., mentre oggi la stragrande maggioranza di questi lavoratori già percepiscono retribuzioni loro spettanti sulla base di sentenze favorevoli su tutto il territorio nazionale con una copertura finanziaria già assicurata.
7) La volontà del legislatore era proprio quella di inquadrare il personale trasferito sulla base dell'anzianità di servizio, volontà che viene ribadita con disposizioni ministeriali successive alla legge 124/99 :
a) D.I. n. 184 del 23.7.1999, art.3 "…omississ . Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditore agli Studi, sulla base di certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a TITOLO PROVVISORIO, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito. Con successivo decreto del M.P.I. ….omississ.. verranno definiti i criteri di inquadramento….con riferimento al riconoscimento ai fini giuridici ed economici….."
b) C.M. n. 245 del 15.10.99, punto 2), 2° capoverso): "Come già precisato…. omississ …salvo il successivo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici della anzianità maturata presso l'E.L. di appartenenza…omissis.."
8) Con l'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 234/2007, potrebbe accadere che in una stessa Istituzione scolastica Statale,
(magari nello stesso ufficio),lavoratori uguali in tutto ma di diverso destino ,ex statali, ex
enti locali ( con sentenze o meno passate in giudicato), ex enti locali con provenienza da
province diverse, ripeto uguali in tutto ma tutti con tanti stipendi differenti tra loro, quanti
ne sono i lavoratori in servizio nella scuola stessa.

Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi
Giuseppe Scafetta
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Giuseppe Scafetta
Viale dei Tigli, 59
Casalbordino
E-mail: scafettacasalbordino@libero.it
Cell.339/6949312

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