venerdì 30 novembre 2007

NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 19 Novembre 2007 - 23 Novembre 2007 , n. 400
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego  pubblico  - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli   del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) -   Trattamento  economico  -  Previsione, con norma di interpretazione   autentica,   dell'attribuzione   della   posizione  stipendiale  in   godimento  al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di   norma    non    di   interpretazione   autentica   ma   innovativa,   irragionevolezza,   violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di   certezza  delle  situazioni  giuridiche  e di affidamento, indebita   interferenza  sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad   altra gia' dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi   argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:   Presidente: Franco BILE;   Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;         
ha pronunciato la seguente                                Ordinanza  nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006),  promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006,  iscritte  ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;     Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.     Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Oristano, con piu' ordinanze di analogo  tenore  (iscritte  ai  numeri  da  618  a  659  del registro ordinanze  2006),  emesse  in  data  5 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento  agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonche' ai  principi  del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti,   della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale   dei   rapporti  di  lavoro  -  questione  di  legittimita' costituzionale  dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo  salva l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata  in  vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'art. 8  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in  materia  di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale  degli  enti  locali  trasferito  nei  ruoli  del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  le  ordinanze  di  rimessione  sono state emesse in piu' giudizi  vertenti  sull'applicazione  del  suddetto  art. 8, comma 2, della  legge  n. 124  del  1999,  il  quale  aveva  stabilito  che al personale  ATA,  trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era  riconosciuta,  ai  fini  giuridici  ed  economici,  l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza;         che  il  giudice  a quo prospetta, in primis, che la norma in questione  non  avrebbe  carattere  interpretativo  ma  innovativo, e costituirebbe   un   espediente   per   aggirare   il   principio  di irretroattivita' della legge;         che  il Tribunale di Oristano deduce, altresi', la violazione dei  parametri  di  ragionevolezza  ed  eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;         che,  in  particolare,  il  rimettente  afferma  che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti interessati;         che l'efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della norma   lederebbero   il  principio  del  legittimo  affidamento,  da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della  Costituzione,  e quello della certezza dei rapporti preteriti, senza  che  siano  rinvenibili  motivazioni  atte  a  giustificare la diversa disciplina giuridica;         che l'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, invaderebbe,  inoltre,  l'ambito  riservato al potere giudiziario, in quanto  diretto ad incidere sui procedimenti in corso, cosi' violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;         che,  infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i  principi  della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale  dei  rapporti  di  lavoro,  in  base ai quali i diritti e i trattamenti  retributivi  riconosciuti  al  lavoratore  dalla legge o dalla  contrattazione  collettiva  devono  essere valutati nella loro interezza;         che  si  e'  costituito in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.     Considerato  che  il Tribunale di Oristano, con piu' ordinanze di analogo  contenuto  (iscritte  ai  numeri  da  618 a 659 del registro ordinanze   del   2006),  dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,   comma 218,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), nella parte in cui, facendo salva  l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata in   vigore  della  legge  medesima,  ha  stabilito  che  il  comma 2 dell'articolo 8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti  in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  il  Tribunale  di  Oristano  censura  la disposizione in questione  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104  della Costituzione,  nonche'  ai principi del legittimo affidamento e della certezza  dei  rapporti  preteriti, della stabilita' e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;         che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei diversi  giudizi,  ai  fini  di  un'unica pronuncia, in ragione della identita' delle questioni rimesse all'esame della Corte;         che,  con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la sentenza  n. 234  del  2007,  ha  dichiarato non fondate questioni di costituzionalita'  analoghe  a quella attualmente proposta, rilevando come  si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato  normativo,  in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa  il  riconoscimento  della  anzianita'  pregressa  maturata dal personale  ed  in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilita' dei  criteri  enunciati  dall'art. 8  della  legge n. 124 del 1999, e ritenendo,  pertanto,  non  irragionevole  il  ricorso,  da parte del legislatore,  alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;         che,  sempre  nella  richiamata  pronuncia,  questa  Corte ha statuito,  in  particolare, che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali  del  personale  ATA  in ragione del maturato economico e non della  effettiva anzianita' complessiva di servizio conseguita presso l'ente  locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della  norma,  come  emerge  dai  decreti  ministeriali di attuazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999;         che  la Corte ha affermato, altresi', in relazione al dedotto contrasto  tra  la norma denunciata e i principi della disciplina dei rapporti  di lavoro, che tale impostazione "non tiene conto del fatto che il fluire del tempo - il quale costituisce di per se' un elemento diversificatore  che  consente  di  trattare in modo differenziato le stesse  categorie  di  soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue  come  effetto  naturale  alla generalita' delle leggi - non comporta,  di  per  se',  una  lesione  del  principio  di parita' di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione";         che,  rispetto  agli ulteriori profili di censura prospettati anche  dall'odierno  rimettente  in riferimento agli artt. 101, 102 e 104  della Costituzione, non si e' ravvisato, per effetto della norma contestata,   alcuna  compromissione  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;         che,  nella  citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato  che  "la  disciplina  dettata  dall'art. 8, comma 2, della legge  n. 124  del  1999,  come  interpretata  dal  censurato art. 1, comma 218,  della  legge  n. 266  del  2005,  nasce  dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio  del  personale  in  questione  da  un  sistema retributivo disciplinato  a  regime  ad  un  altro sistema retributivo ugualmente disciplinato  a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo  economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati,   a   partire   dal   nuovo   inquadramento,  i  diritti riconosciuti  al  personale  ATA  statale.  Tutto  cio' allo scopo di rendere,  almeno  tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti  i  dipendenti  ATA,  al di la' delle rispettive provenienze e, comunque,   salvaguardando  il  diritto  di  opzione  per  l'ente  di appartenenza  nel  caso  di  mancata  corrispondenza  di qualifiche e profili";         che  il  Tribunale  di  Oristano non sottopone a questa Corte alcuna  argomentazione  diversa  ed  ulteriore rispetto a quelle gia' scrutinate nella richiamata decisione;         che  la  presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.     Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.         
                          Per questi motivi                        LA CORTE COSTITUZIONALE     Riuniti i giudizi;     Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  218,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale   e   pluriennale   dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in epigrafe.     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.                          Il Presidente: Bile                        Il redattore: Quaranta                       Il cancelliere: Di Paola     Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.               Il direttore della cancelleria: Di paola 

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