domenica 27 dicembre 2009

AVVOCATO ISACCO SULLAM

AVVOCATO ISACCO SULLAM


AL PERSONALE ATA EX EE.LL.

Siete ormai a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2009, che ha ritenuto che il “famigerato” comma 218 della L. 266/2005, con cui il governo “interpretava” l’art. 8, c. 2 della L. 124 a proprio vantaggio, non viola l’art. 117, c. 1 della Costituzione e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

A mio parere la sentenza è fortemente criticabile, perché contraria alla prevalente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che afferma che l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative-retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.

Attualmente, molti di Voi hanno ancora in corso delle cause contro il MIUR per il riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali: alcune in primo grado, altre avanti la Corte d’Appello, altre ancora avanti la Corte di Cassazione. E’ prevedibile che i giudici depositeranno sentenze negative.

Altri lavoratori, da me assistiti, hanno invece avuto una sentenza definitiva della Cassazione, che è stata negativa, e si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far accertare che lo Stato italiano ha violato l’art. 6 della Convenzione Europea.

Questi processi sono attualmente in corso: la Corte Europea ha invitato lo Stato a depositare le proprie osservazioni. Preciso che la Corte Europea potrebbe decidere in modo diverso dalla Corte Costituzione italiana emettendo una sentenza favorevole al personale ATA, i cui diritti sono stati lesi da una legge “interpretativa – retroattiva”.

Ciò detto, fermi restando tutti i giudizi in corso per il riconoscimento di tutta l’anzianità da Voi maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti Locali, Vi faccio presente che l’art. 66, c. 6, del CCNL Scuola del 4/8/1995, confermato dall’art. 142, comma 1, lettera g) del CCNL 24/7/2003, modificato dall’accordo 2/2/05, consente ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale ATA di chiedere la ricostruzione della carriera, ai fini del riconoscimento dell’anzianità maturata prima del passaggio alle dipendenze del MIUR.

L’anzianità viene riconosciuta per il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche, nella seguente misura:

- per l’intero per i primi quattro anni;
- per i due terzi per il periodo superiore a quattro anni.

Ribadisco, per maggior chiarezza, che non viene riconosciuta tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale, ma solo quella relativa ai periodi di adibizione al lavoro presso gli istituti scolastici.

Se la ricostruzione della carriera, con l’anzianità calcolata come sopra, consente il riconoscimento di un’anzianità superiore a quella “fittizia” riconosciuta con il metodo della “temporizzazione” con i decreti individuali di inquadramento del 2001 o 2002, il MIUR dovrà riconoscere la posizione stipendiale più favorevole.

Ho pertanto elaborato la domanda di “ricostruzione di carriera” che Vi allego, che dovete depositare entro e non oltre il 31 dicembre 2009 presso il Vostro Istituto Scolastico.

Nel caso siate già andati in pensione, richiedete lo stesso la ricostruzione di carriera, depositando la domanda presso l’ultimo Istituto Scolastico presso il quale avete lavorato e presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Vi faccio presente che i dati da inserire nella domanda sono gli stessi di quelli già raccolti dai Vostri Dirigenti Scolastici, in occasione del “censimento del personale ATA ex EE.LL.” effettuato nel 2008 su ordine del MIUR, con la delibera che pure Vi allego.

Sono dunque facilmente reperibili, perché già posseduti dalle scuole.

La domanda di ricostruzione della carriera, come potrete leggere, è fatta “fermo restando il diritto all’esatta applicazione della L. 124/1999”.

Sperando che il 2010 sia più favorevole dell’anno trascorso per l’affermazione dei Vostri diritti, Vi invito ad organizzarVi ed unirVi per proseguire questa lunga battaglia.

Cordiali saluti.



Avv. Isacco Sullam



8 commenti:

lorenzo ha detto...

La corte costituzionale (il minuscolo non è un errore, non voglio offendere i giudici con gli attributi, i PM che combattono tutti i giorni gli abusi politici- le mafie) con una sentenza vergognosa , tanto che per giustificare il legislatore di centro-destra (che porcata, per dirla alla Carderoli) , con la sentenza N° 311/2009 del 3 novembre 2009, che con con il comma 218 L. finanziaria 2006 ha voluto interpretare, in modo retroattivo, l'art. 8 della L. 124/1999, permettendogli in questo modo di non rispettare l'art. 117 della Costituzione rispetto all'art. 6, comma 1, della CEDU, ha richiamato a sostegno della propria tesi, addirittura, l'unificazione delle due Germanie Est ed Ovest (trasferimenti di proprietà, con effetto retroattivo, senza indennizzo di proprietà del popolo della ex DDR), paragonandola all'unificazione degli Ata (quelli morti di fame dell'est, nullafacenti,ex enti locali con quelli dell'ovest, gli opulenti, gli operosi dello Stato) e che ai morti di fame lo Stato aveva già garantito lo stipendio in godimento all'atto del passaggio, che grosso sforzo!; Certo, per i giudici costituzionali (gli opulenti, i geni del diritto, magistrati in pensione e, che pensioni, con stipendi di circa quindicimila € mensili) e per i parlamentari (i più pagati d'Europa e forse del mondo, oltre mille) del centro destra, sono loro che hanno approvato il comma 218, provvedimento di ampia portata (se ci riconoscevano l'anzianità di servizio forse erano costretti a rinunciare per se a qualche euro); dov'è finita la perequazione tanto decantata, non erano stati gli stessi giudici che appena un mese prima, con il lodo Alfano, avevano affermato l'uguaglianza di tutti i cittadini? Per questi, rappresentanti delle istituzioni, i pezzenti rimangono pezzenti, l' opulenza va ingrassata, non deve essere messa in pericolo. Dobbiamo rassegnarci, viviamo in Italia (viva la fuga dei cervelli) e, questo per i nostri politici, è già un grosso sacrificio mantenere i pezzenti, i fannulloni, i precari, gli extracomunitari, poveri noi!
Vergogna, vergogna, vergogna ….............!, lo diciamo noi.
Vorrei tanto, non voglio imporre niente a nessuno, che sul blog venisse pubblicato un modello di disdetta dal sindacato, già datato e, con scritto personale ex enti locali, come s'è fatto per la richiesta di ricostruzione di carriera, in modo da presentarlo tutti insieme nello stesso giorno alle sedi di lavoro e far capire di essere stanchi di essere presi in giro. Dimostriamo a questi nostri rappresentanti, che non sono più credibili e, per colpa loro abbiamo perso ogni tipo di tutela riservandoci di diffidarli e di metterli in mora per i danni che ci hanno provocato. Cosa hanno fatto per noi, se non l'accordo del 20 luglio 2000 e sappiamo bene il risultato che ha prodotto e, cosa non hanno fatto vedi il comma 147 dell'art. 3 della L. finanziaria 2008 approvato dal governo Prodi di centro-sinistra, forse per farsi perdonare, che si proponeva di definire, in sede di rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2008-2009, la nostra posizione giuridico-economica!
Percorriamo tutte le strade di tutela, come suggerito dall'Avv. Sullam, sicuramente le uniche a nostra disposizione e riappropriamoci della nostra dignità.

pippo ha detto...

Salve, sono un collaboratore scolastico transitato dal comune allo stato che ha avuto riconosciuta l'anzianit� di servizio ai fini economici con una sentenza di primo grado del 21/03/2006 passata ingiudicato in guanto l'avvocatura dello stato non ha prodotto appello ancora oggi. Chiedo aiuto per sapere se oggi 26/03/2010 posso far valere i miei diritti o la Corte Costituzionale con la sentenza del 03/11/2009 li annulla.
Cordiali saluti

Anonimo ha detto...

Per Pippo.
Se quello che asserisce è vero, già dopo la sentenza di 1° grado del 21/03/2006 la Scuola dove lavori doveva applicare la sentenza e quindi provvedere alla ricostruzione di carriera. Tutto cio' in quanto le sentenze di 1° grado del Giudice del Lavoro sono esecutive.La sentenza della Corte Costituzionale non ha prodotto effetti negativi sul tuo giudizio, in quanto la tua sentenza è passata in giudicato, in quanto trascorsi i termini per l'appello.
rosteda@libero.it

pippo ha detto...

Ancora da pippo che ringrazia Anonimo per aver risposto al mio appello del 27/03/2010 a riguardo anzianit� di servizio riconosciuta con la sentenza di primo grado passata ingiudicato perch� l'avvocatura dello stato non ha prodotto appello pregando di darmi ulteriore chiarimento in quanto tale sentenza del 21/03/2010 � stata emessa dopo che il governo ha approvato il comma 218della legge finanziaria 2006 entrata in vigore il 01/01/2006 che si dice annulli tutte le sentenze passate ingiudicato avvenute dopo. Cordiali Saluti

pippo ha detto...

Sempre da pippo,alla Cortese attenzione di Roberto De Cristofaro.Parlando col carissimo amico che da tempo segue la vicenda, mi ha espresso delle incertezze riguardo il famoso comma 218, che a suo parere sembra rende valide solo le sentenze passate in giudicato emesse prima del 01/01/2006. Preciso che mesi f� nell'incertezza della sua validit�ho notificato la sentenza,chiedendo la ricostruzione di carriera.L'ufficio scolastico provinciale di Messina reparto ata, tramite i suoi legali, invia una nota alla II direzione didattica di Barcellona p.g. scuola dove presto servizio da 29 anni, precisando che L'avvocatura non ha potuto proporre appello, in quanto la competente cancelleria non ha trasmesso copia della sentenza, nonostante la richiesta formulata in data 19/04/2006. Per quanto di competenza si archivia la pratica.A questo punto non so quale sia la strada da seguire spero mi voglia indicare guella pi� giusta.Cordiali Saluti da pippo che scrive dalla Sicilia e da due colleghe che si trovano nella stessa situazione.

Anonimo ha detto...

CIAO PIPPO. HO PROSPETTATO IL TUO CASO AL COLLEGA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE VINCENZO LO VERSO E ANCHE SECONDO LUI E' OPPORTUNO RIVOLGERSI AD UN LEGALE. COMUNQUE RIBADIAMO CHE PER NOI ALLA TUA SENTENZA BISOGNAVA DARE ESECUZIONE A PRESCINDERE DALL' APPELLO. LE MOTIVAZIONE PER CUI NON E' STATO PROPOSTO L'APPELLO NON DEVONO PROVOCARE UN DANNO AL RICORRENTE.
COMUNQUE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E' PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA TRA LE PARTI.RIVOLGITI AL LEGALE CHE TI HA DIFESO IN PRIMO GRADO.
CIAO. ROBERTO DE CRISTOFARO.
BUONA PASQUA.

pippo ha detto...

Pippo da Barcellona

Salve, sono un collaboratore scolastico che nel lontano 2000 è stato transitato allo stato. Per avere riconosciuta l'anzianità di servizio, presento ricorso al Giudice ordinario che nell'anno 2006 emette una sentenza che condanna la pubblica amministrazione al giusto inquadramento e al pagamento degli arretrati compresi gli interessi maturati nel tempo.
Nell'anno 2009 a sentenza passata in giudicato, in quanto l'avvocatura dello stato non ha proposto appello, la notifico alla direzione didattica di appartenenza, che stila il nuovo decreto di inquadramento e lo spedisce al D.P.T. di Messina e per conoscenza alla ragioneria territoriale di competenza. Nel mese di Ottobre 2010 mi vengono accreditati sul cedolino dello stipendio gli arretrati (senza interessi legali).
Sembrava che la vicenda fosse chiusa, ma non è così, un paio di giorni dopo arriva al dirigente una comunicazione dalla ragioneria territoriale dove si dice:
Com'è noto art.unico comma 218 della legge 23/12/2005 n.266 nel recare l'interpretazione autentica del comma 2 art.8 della legge 03/05/99 n.124 concernente l'inquadramento del personale transitato allo stato nel ruolo del personale ATA, fa salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della suddetta legge 266/2005, (31/12/2005) pertanto l'interessato va inquadrato sulla base del maturato economico determinato alla data del passaggio e non sull'anzianità risultante in tale data, quindi per effetto di tale norma è scaturito un debito di euro 9973,93 che l'interessato dovrà restituire con rate mensili di euro 292,98 da dicembre 2010 a giugno 2013. ( con questo giochetto nel giro di un mese mi fregano circa 2000 euro di tasse che lo stato si è trattenuto nell'invio degli arretrati).
Ora mi chiedo: Se bastava il comma 218 art.1 legge 266/2005 a risolvere le vertenze in quanto rendeva nulle le sentenze dei giudici emesse dopo, ( specialmente quelle sfavorevoli allo stato) perchè continuarle?
Non bastava all'avvocatura dello stato non proporre appello per vincere i ricorsi? Che senso ha una sentenza emessa dal giudice, che ha titolo esecutivo, fino a quando non viene annullata in corte d'appello o in cassazione, se non può essere eseguita?

Dato i fatti, il dubbio che la legge in Italia non è uguale per tutti, ma è a favore di chi detiene il potere, diventa certezza.

BARCELLONA 04/12/2010

Un Saluto
Affettuoso al
collega
Vincenso Lo Verso

pippo ha detto...

Salve, sono un collaboratore scolastico che nel lontano 2000 è stato transitato allo stato. Per avere riconosciuta l'anzianità di servizio, presento ricorso al Giudice ordinario che nell'anno 2006 emette una sentenza che condanna la pubblica amministrazione al giusto inquadramento e al pagamento degli arretrati compresi gli interessi maturati nel tempo.
Nell'anno 2009 a sentenza passata in giudicato, in quanto l'avvocatura dello stato non ha proposto appello, la notifico alla direzione didattica di appartenenza, che stila il nuovo decreto di inquadramento e lo spedisce al D.P.T. di Messina e per conoscenza alla ragioneria territoriale di competenza. Nel mese di Ottobre 2010 mi vengono accreditati sul cedolino dello stipendio gli arretrati (senza interessi legali).
Sembrava che la vicenda fosse chiusa, ma non è così, un paio di giorni dopo arriva al dirigente una comunicazione dalla ragioneria territoriale dove si dice:
Com'è noto art.unico comma 218 della legge 23/12/2005 n.266 nel recare l'interpretazione autentica del comma 2 art.8 della legge 03/05/99 n.124 concernente l'inquadramento del personale transitato allo stato nel ruolo del personale ATA, fa salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della suddetta legge 266/2005, (31/12/2005) pertanto l'interessato va inquadrato sulla base del maturato economico determinato alla data del passaggio e non sull'anzianità risultante in tale data, quindi per effetto di tale norma è scaturito un debito di euro 9973,93 che l'interessato dovrà restituire con rate mensili di euro 292,98 da dicembre 2010 a giugno 2013. ( con questo giochetto nel giro di un mese mi fregano circa 2000 euro di tasse che lo stato si è trattenuto nell'invio degli arretrati).
Ora mi chiedo: Se bastava il comma 218 art.1 legge 266/2005 a risolvere le vertenze in quanto rendeva nulle le sentenze dei giudici emesse dopo, ( specialmente quelle sfavorevoli allo stato) perchè continuarle?
Non bastava all'avvocatura dello stato non proporre appello per vincere i ricorsi? Che senso ha una sentenza emessa dal giudice, che ha titolo esecutivo, fino a quando non viene annullata in corte d'appello o in cassazione, se non può essere eseguita?

Dato i fatti, il dubbio che la legge in Italia non è uguale per tutti, ma è a favore di chi detiene il potere, diventa certezza.

Un Affettuoso Saluto da Pippo al collega Vincenzo Lo Verso.

BARCELLONA 04/12/2010