giovedì 17 dicembre 2009

ULTERIORI CHIARIMENTI DA TRIESTE

Come richiesto cercherò di presentare, in modo chiaro e semplice, quanto abbiamo riscontrato relativamente ai conteggi fatti dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Trieste.
In un primo momento la nostra attenzione era focalizzata sulle rilevanti somme da restituire e su come ottenere una dilazione, che come ben saprà, non ci è stata concessa. Abbiamo anche tentato di farci erogare un prestito dall’INPDAP ma ci è stato negato perché abbiamo già in essere una trattenuta del quinto dello stipendio. A questo punto abbiamo cominciato ad esaminare il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale perché ci sembrava impossibile che tra l’Ente Locale di Provenienza ed il MIUR ci fosse così tanta differenza tra una retribuzione e l’altra. Lo stipendio della Provincia di Trieste non era un “sussidio assistenziale” ed il passaggio ci portava nel comparto scuola dove le retribuzioni non sono “manageriali” pertanto abbiamo cominciato ad analizzare il decreto.
Per prima cosa abbiamo esaminato il documento rilasciato dalla Provincia di Trieste che certificava la retribuzione di mio marito al 31/12/1999 che si componeva delle seguenti voci tutte pensionabili e rientranti nel TFS (non riporterò la voce Indennità Integrativa Speciale euro 6912,99 perché è stata attribuita d’ufficio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in modo corretto):

aumento contrattuale………………….euro 1.115,55
livello economico differenziato…........euro 447,60
retribuzione individuale di anzianità…euro 500,79
stipendio base…………………………euro 8.145,04
tredicesima…………………………….euro 771,72
art. 34-35-36 CCNL…………………...euro 294,38
produttività……………………………..euro 634,64
straordinario……………………………euro 367,37
Totale……………………....euro 12.277,09

Seconda cosa abbiamo esaminato la sentenza persa in appello che così recita: “ ….Il comma 2 dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento…”.
A questo punto abbiamo cercato sul CCNL Enti Locali di capire il concetto di “trattamento economico” e quello di “retribuzione” e abbiamo compreso che la “struttura della retribuzione” si divide in trattamento fondamentale (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, livello economico differenziato) e trattamento accessorio (compensi per lavoro straordinario,compensi per la produttività, premi per la qualità, indennità speciali art. 35-36-37). Per cui il trattamento economico complessivo in godimento al 31/12/1999, come sopra specificato, era pari ad euro 12.277,09 che corrispondono ad una anzianità di 15 anni. Preciso che mio marito al momento del passaggio aveva 18 anni di anzianità maturati presso l’ente locale di provenienza per cui tra 18 e 15 anni avrebbe subito una perdita di 3 che comunque (ubi major minor cessat) sono sempre meno dei 15 anni che attualmente risultano persi grazie al decreto dell’USP.
Infatti prendendo sempre come esempio la situazione di mio marito, ora illustrerò la procedura applicata dall’USP che ha sminuito la sua professionalità e lo ha dequalificato collocandolo nella fascia dai 0 ai 3 anni di anzianità alla stregua di un neo assunto:

l’USP ha recepito come voce stipendio il solo trattamento fondamentale e non il trattamento accessorio,quindi:
l’art. 34-35-36 ccnl …………………euro 294,38
produttività…………………………..euro 634,64
straordinario ………………………..euro 367,37
Totale ………………euro 1.296,39 non conteggiati

L’USP infatti, con una interpretazione non conforme alla sentenza, considera come “trattamento economico complessivo” il solo “trattamento fondamentale” sottraendo quindi dallo stipendio in godimento al 31/12/1999 il trattamento accessorio:

euro 12.277,09 - euro 1296,39 = euro 10.980,70



Tutto quello che è stato riportato in questa relazione è supportato da documenti che possono essere esibiti in qualsiasi momento.


Cordiali saluti.
Susanna Bradetich Rovatti

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