mercoledì 16 dicembre 2009

CHIARIMENTI DA TRIESTE

“ART. 3 comma 1 DM 5/4/2001:

Inquadramento professionale e retributivo. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola,indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalita'.Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale,tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianita' nonche', per coloro che ne sono provvisti, dall'indennita'specifica ............”

A questo punto vi inviterei a verificare su qualsiasi CCNL Enti Locali il concetto di “trattamento economico”. Si comprende facilmente che il trattamento economico è composto dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, livello economico differenziato) e dal trattamento accessorio (compensi per lavoro straordinario,compensi per la produttività, premi per la qualità, indennità speciali art. 35-36-37).
Per cui il trattamento economico in godimento al 31/12/1999 non è costituito dal solo trattamento fondamentale.

LA DIMOSTRAZIONE PIU’ SEMPLICE PER CAPIRE CHE C’E’ QUALCOSA CHE NON VA E’ QUANDO SI FA IL CONFRONTO TRA I CUD 1999 – 2000 -2001. VEDREMO IMMEDIATAMENTE CHE NEL 1999 LO STIPENDIO ANNUO ERA PIU’ ALTO RISPETTO AI DUE ANNI SUCCESSIVI NONOSTANTE IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL 2000.


La filosofia della Corte Costituzionale ed anche delle varie sentenze della Corte di cassazione nonché quelle perse da noi in secondo grado, è stata sempre basata sul fatto che i diritti di noi lavoratori ex enti locali non è stata lesa in quanto il trattamento stipendiale è stato conservato. Con ogni probabilità i vari giudici non erano a conoscenza del di fatto, che l’interpretazione del meccanismo del ricalcolo applicato nella maggior parte dei casi, dalle varie segreterie di appartenenza, ha considerato solo lo stipendio base e non tutte le varie voci che compongono lo stipendio penalizzando, di fatto, il reale trattamento economico.


Ribadisco la nostra disponibilità per spiegare meglio tutti questi concetti.

Un abbraccio
Susanna e Paolo
Rovatti <
pascja.ro@alice.it>

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