giovedì 17 dicembre 2009

COMMA 218

AL FINE DI FORNIRE UN CONTRIBUTO PER FARE CHIAREZZA SI RIPORTA IL COMMA 218 DI INTERPRETAZIONE DEL COMMA 2 ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 124/99. PURTROPPO NON SI EVIDENZIA L'INCLUSIONE DEI COMPENSI ACCESSORI.
LE INDENNITA' PREVISTE POTREBBE ESSERRE L'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI CED, O ALTRE INDENNITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO.

LEGGE FINANZIARIA 2006
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Roberto De Cristofaro.

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