venerdì 4 dicembre 2009

DUBBIO E TORMENTO

Post n°618 pubblicato il 04 Dicembre 2009 da exentilocali

QUESITO URGENTE che invio ai Coordinatori Nazionali ed ai colleghi tutti.

Un dubbio atroce mi tormenta il cervello nel difficile intento di cercare di capire qualcosa circa la nostra disgraziata situazione.Mi spiego:Facendo esercizio di equilibrismo tremendo fra i mille quiz per accedere alla seconda posizione economica, mi sono accorto che la TEMPORIZZAZIONE non è altro che un istituto normativo che serve a garantire provvisoriamente una retribuzione uguale o quasi a quella in godimento nei casi di passaggio da un ruolo all’altro ed è propedeutica al definitivo inquadramento mediante RICOSTRUZIONE DI CARRIERA con relativo riconoscimento del servizio prestato in precedenza.Solo che la prima si applica automaticamente mentre la seconda si attiva a domanda dell’interessato entro dieci anni dall’assunzione in ruolo.Noi siamo fermi al primo passaggio e di questo si è discusso fino ad ora sia in sede legislativa sia in sede giudiziaria.D’altronde i sindacati e l’ARAN hanno sempre detto che la temporizzazione ci veniva applicata al fine di garantirci la retribuzione al momento del passaggio.Nel Decreto Interministeriale 5 aprile 2001 di recepimento del famoso accordo sindacati MIUR del 20 luglio 2000, si legge:art. 3 - comma 1: I dipendenti, di cui all’articolo 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata Tabella B, con le seguenti modalità.Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle allegata nella Tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999L’eventuale differenza.è corrisposta ad personam, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendialeNaturalmente se non viene richiesta la ricostruzione di carriera perché al dipendente più favorevole la predetta temporizzazione.Nell’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 3 c’è ancora scritto:l’inquadramento definitivo , nei profili professionali della scuola, del personale di cui al precedente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.Quindi l' INQUADRAMENTO DEFINITIVO è un passaggio previsto dal decreto e non può consistere se non nella RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.Infatti sarebbe assurdo negare questo istituto normativo contrattuale solo ad alcune categorie di personale.Anche il famigerato comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006 dà un interpretazione autentica per l’inquadramento al momento del passaggio (TEMPORIZZAZIONE) ma non esclude il secondo passaggio (RICOSTRUZIONE DI CARRIERA); noi l’abbiamo escluso nell’animus!Ancora, rileggendo il decreto collettivo di passaggio allo Stato, ove compare il mio nome, emesso dal Provveditore agli Studi Lecce del 15/12/99 per i dipendenti della stessa Provincia, trovo scritto:art. 2 Al personale predetto è attribuito il trattamento economico fondamentale in godimento, a fianco di ciascuno indicato, salva la successiva valutazione, ai fini giuridici ed economici, del pregresso servizio presso l’Ente Locale di dipendenza.Il contenzioso che ci riguarda è stato sollevato per il primo inquadramento temporizzato che noi avremmo voluto subito (01/01/200) ricomprendente tutto il servizio prestato presso l’Ente Locale, omettendo la dovuta successiva domanda di ricostruzione?Se così fosse qualcuno sta barando ed i termini entro cui esercitare il predetto diritto sarebbero per scadere (31/12/2009).Chi sa rispondermi?
Antonio Mighali da Lecce

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Ciao Antonio, in merito ai tuoi dubbi ti preciso quanto segue :
Con la domanda di ricostruzione di carriera ( entro 10 anni dalla nomina in ruolo ) in sostanza il dipendente richiede il riconoscimento dei servizi non di ruolo ( non è il caso nostro ) prestati alle dipendenze dello Stato.Ti allego una tabella dalla quale si evince quali sono i servizi riconoscibili :
SERVIZI PRE- RUOLO RICONOSCIBILI AL PERSONALE ATA :
I servizi riconoscibili al personale ATA sono tutti i servizi prestati nelle scuole statali, ivi compresi quelli prestati in qualità di docente, ancorchè senza il possesso del prescritto titolo di studio.
Restano esclusi dal riconoscimento i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università, ed alle dipendenze degli Enti locali.
In particolare, relativamente al servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del Controllo n. 743 del 24.07.1977 prevede espressamente che “il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati esclusivamente nell’ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio nell’interesse dello stato medesimo.
I servizi prestati dal personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi .
Al personale ATA il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, è valutabile dalla data di decorrenze economica della nomina in ruolo.
Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, però, si acquisisce dopo il superamento del periodo di prova.
Il periodo di prova per il personale ATA ha la durata di 2 MESI , per il personale appartenente al profilo A e 4 mesi per i restanti profili. Per il computo dei mesi si parte dalla decorrenza economica della nomina in ruolo.
Dopo il superamento del periodo di prova l’interessato può produrre istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, l’istanza va presentata in carta semplice e ad essa va allegata la certificazione dei servizi per il quali si chiede il riconoscimento in carta libera.
Per quanto riguarda la temporizzazione è una forma di ricostruzione che si applica in determinati situazioni :
Ad esempio il passaggio da collaboratore scolastico ad assistente ammnistrativo. In questo caso dalla data di nomina in ruolo in qualità di A.A. viene applicata la temporizzazione, in quannto una norma generale prevede che il dipendente in caso i passaggio di area, passaggio presso altre amministrazioni non puo' perepire una retribuzione inferiore a quella percepita al momento del assaggi. Superato il periodo di prova, si procede alla ricostruzione applicando i criteri previsti dalla norma : primi quattro anni per intero e i restanti anni per i 2/3 il residuo 1/3 viene attribuito al compimento del 20 anno di servizio nell'area di appartenenza. Nel nostro caso, la Legge prevedeva il riconoscimento del servizio maturato presso l'ente locale e già qui presentava una anomalia. Ad esempio un dipendente collaboratore scolastico che per 15 anni aveva fatto il netturbino e negli ultimi 10 anni aveva prestato servizio presso una scuola, in base alla legge 124/99 gli dovevano essere riconosciuti 25 anni di servizio. Secondo le regole che si applicano nella Scuola una cosa del genere non stva ne' in cielo ne' in terra. Se la legge 124 al posto di essere cosi' generica fosse stata piu' precisa in merito ai servizi da riconoscere, cioe' doveva riconoscere solo i servizi prestati nella scuola, si sarebero evitati tutti questi contenziosi, senza penalizzare nessuno.
Scusami per un po' di confusione ma la materia è abbastanza complessa.
Ciao. Roberto DE CRISTOFARO -

Anonimo ha detto...

volevo porre questa domanda a De Cristoforo che mi sembra informato riguardo a "dubbio e Tormento":
se doamnda di ricostruzioe si dovesse fare, chi ha avuto il riconoscimento degli anni presso l'ente per effetto di una sentenza di primo grado vinta, di secondo grado persa, in attesa del terzo grado, cosa gli conviene fare?
Io sono un itp con un decreto di inquadramento corretto attualmente, non so ancora per quanto!!!! ti ringrazio

Anonimo ha detto...

Per il collega ITP.
La vertenza legale e una eventuale domanda di ricostruzione di carriera non sono legate tra loro.Per quanto ti riguarda,una eventuale conclusione positiva della vertenza legale ( allo stato attuale impossibile ) ti consentirebbe di beneficiare del riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestato presso l'ente locale. Per quanto riguarda la domanda di ricostruzione di carriera ( che per noi non è prevista ) in quanto il nostro è stato un passaggio da una amministrazione ad un'altra e non una immissione in ruolo come avviene normalmente, il servizio presso l'ente locale verrebbe riconosciuto nel seguente modo :
i primi 4 anni per intero + i 2/3 degli anni eccedenti il 4° anno.
Roberto DE CRISTOFARO -
rosteda@libero.it