sabato 19 dicembre 2009

NOTA DELL'UFFICIO LEGALE SNALS

Post n°642 pubblicato il 19 Dicembre 2009 da exentilocali

nota dall'ufficio legale dello snals tratta dal sito www.snals.it

In riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 26/11/2009 che si è pronunciata ritenendo nuovamente legittimo l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 23/12/2005, trascriviamo lo stralcio del comunicato dell'Ufficio Legale Centrale, diffuso con nota prot. 640 dell’11/12/09 a firma del Segretario Generale della CONFSAL prof. Marco Paolo Nigi.In buona sostanza, la Corte Costituzionale richiamando un orientamento interpretativo della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che, sebbene in linea di principio, al legislatore non è precluso intervenire in materia civile, con nuove disposizioni retroattive su diritti sorti in base alle leggi vigenti, il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo sancito dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del Legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad influenzare l'esito della controversia, fatta eccezione che per “motivi imperativi di interesse generale”.In ragione di ciò, la Corte ha chiarito che si configura certamente illegittima la prassi di interventi legislativi sopravvenuti che modifichino retroattivamente in senso sfavorevole per gli interessati le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all'epoca della modifica.Il punto focale è dato, infatti, dalla valutazione della sussistenza o meno dei “motivi imperativi di interesse generale” che solo legittimano l'intervento con efficacia retroattiva del legislatore in materia civile.Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 311 in commento, ha richiamato tra i casi più eclatanti quello che giustamente era stato fatto rientrare dalla Corte Europea tra i suddetti motivi imperativi, e cioè il caso della riunificazione tedesca; ovviamente, trattandosi di una situazione in cui si era verificato lo stravolgimento radicale di un ordinamento, ben poteva configurarsi l'emanazione di leggi retroattive che andavano ad incidere su diritti quesiti.Situazione completamente diversa, e non minimamente raffrontabile con l'ipotesi anzidetta, a quanto si è verificato invece nel nostro ordinamento con il personale ATA trasferito dagli Enti locali allo Stato, i quali si sono visti privati del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio, in realtà, per ragioni di mera cassa”.La questione, però, non può considerarsi ancora definitivamente chiusa.Infatti, sono pendenti dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, numerosi ricorsi, non ancora decisi, con i quali si è chiesto alla Corte di accertare se vi sia stata violazione da parte dello Stato italiano dell'ARt. 6 della CEDU.Pertanto, fino a quando non si sarà pronunciata anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo che deve considerarsi il giudice naturale competente a giudicare in via principale (e non in via incidentale come invece si è pronunciata la Corte costituzionale) si consiglia di continuare i giudizi in corso, deducendo che la questione è pendente dinanzi alla Corte Europea ed invitando il giudice di merito a sospendere il giudizio sino alla decisione in sede europea ed, in caso di rifiuto, si suggerisce di impugnare la sentenza sfavorevole dinanzi al giudice superiore. Se invece il giudizio è definito dalla Suprema Corte di Cassazione, non rimane altro che impugnare la sentenza, entro 6 mesi dal deposito della stessa, dinanzi la Corte europea.A riguardo si evidenzia che:- con l'Azione Legale n. 2, promossa dall'Ufficio Legale Centrale, era stato avviato il contenzioso per il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza al personale transitato dagli EE.LL. allo Stato e, fino a quando non si sarà pronunciata anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'Ufficio Legale Centrale consiglia di continuare i giudizi in corso;- numerose sentenze favorevoli avevano riconosciuto il suddetto diritto;- con l'art. 1, comma 218, alla legge n. 266 del 23/12/2005 è stata data interpretazione all'art. 8 della legge n. 124/99 nel senso che l'inquadramento economico del personale ATA transitato è da effettuarsi con il maturato economico e non in base all'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza.


2 commenti:

lamarypha ha detto...

Grazie all'Ufficio Legale dello SNALS, che ha fornito una lettura della Sentenza ed ha anche dato una linea d'indirizzo.
LA FERITA COMUNQUE E' APERTA e genera molta rabbia e sgomento per l'assurdità e per l'inaudita grave ingiustizia che ci colpisce.
Grazie anche per aver rotto l'assordante silenzio delle principali sigle e Centrali Sindacali.
Il prossimo contratto (semmai verrà) prima di firmarlo tutte le Sigle dovrebbero ricordarsi di questo CASO.
NON MOLLIAMO!!!

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie